Il reverse charge in edilizia e nella telefonia

15.06.2011 17:44

Il reverse charge in edilizia e nella telefonia


Reverse charge in edilizia


Con il D.L. 04/07/2006 n. 223, integrato successivamente dall’art 1.c 44 L.27/12/2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) è stato aggiunto il c. 6 all’art 17 D.P.R.633/1972 attraverso il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si è reso applicabile il meccanismo dell’inversione contabile delle prestazioni di servizi effettuate nel settore edile dai subappaltatori.


La finalità di tale norma è quella di contrastare i fenomeni di evasione che si manifestano nel comparto dell’edilizia.


L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in sostanza, comporta che il destinatario della prestazione e della cessione di beni (se a carattere non prevalente rispetto alla prestazione di servizi o d’opera), soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente o prestatore.

Entrambi i soggetti devono operare nel comparto dell’edilizia, nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO 2007 (Costruzione di edifici residenziali e non, Lavori di isolamento termico ed acustico, ecc.) e il prestatore assume la veste di subappaltatore.

L’Agenzia delle Entrate ha comunque ribadito che ai fini dell’applicazione del reverse charge in edilizia deve considerarsi rilevante l’attività effettivamente svolta, più che il codice Ateco utilizzato.


In particolare con la Risoluzione 173/E del 24 aprile 2008 si è provveduto a specificare come il fatto che una società, nel corso di esecuzione del contratto di subappalto, abbia acquisito un nuovo codice attività, non sia di per sé decisivo ai fini dell’applicazione del reverse charge, essendo comunque necessario fare riferimento alle attività effettivamente svolte dai contraenti. Se tali attività sono riconducibili nella sezione F della tabella Ateco 2007, le prestazioni rese in esecuzione del contratto di subappalto devono essere fatturate con il sistema dell’inversione contabile. Diversamente, le prestazioni dovranno essere assoggettate al regime IVA ordinario e, conseguentemente, alle operazioni fatturate con l’applicazione errata del regime del reverse charge dovranno essere applicate le previste sanzioni.


In deroga quindi alle generali regole applicative dell’IVA, si invertono i ruoli tra subappaltatore e committente:

 

  • i prestatori dei servizi (subappaltatori) sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss., D.P.R. 633 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse-charge (art. 17, co. 6);
  • il committente dovrà:
  1. integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta
  2. annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese
  3. annotare lo stesso documento, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti.


L’applicazione di tale meccanismo determina una naturale fisiologica formazione di credito IVA in capo ai subappaltatori. Per far fronte a ciò è stata resa possibile la facoltà di:

 

  • chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale IVA anche nelle ipotesi in cui, nel settore edile, siano rese le prestazioni di servizi assoggettate al regime del reverse charge. L’eccedenza annuale d’imposta detraibile, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, qualora l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, comprese le operazioni in esame, da conteggiare ad aliquota zero, maggiorate del 10%
  • richiedere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972) per i contribuenti che abbiano effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Parimenti è possibile, in alternativa, richiedere la compensazione infrannuale del credito IVA con altri tributi e contributi.

 

L’istituto della compensazione costituisce una modalità per il recupero del credito IVA (che emerge in corso d’anno) alternativa rispetto alla richiesta di rimborso infrannuale. In tutti e due i casi, la richiesta di rimborso/compensazione infrannuale deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.


Successivamente, con il Decreto del Ministero dell’Economia del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3/7/2007, è stata individuata una ulteriore operazione a cui applicare il “reverse charge” nel settore dell’edilizia, e precisamente alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali, per le quali il cedente abbia espressamente optato per l’assoggettamento a IVA secondo quanto previsto dall’art 10 c.1 n.8 ter lettera d) del D.P.R. 633/72


L’esenzione è, tuttavia, esclusa quando:

 

  • la cessione è effettuata, entro quattro anni dalla costruzione o dall’intervento, dalle imprese costruttrici ovvero da parte di quelle che vi hanno eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica
  • la cessione è effettuata nei confronti di soggetti passivi che svolgono attività, in via esclusiva o prevalente, che danno diritto a una detrazione dell’Iva pari o inferiore al 25 per cento
  • la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che non esercitano attività d’impresa, arte o professione.


Fatto salvo quanto sopra, dal primo ottobre 2007, perciò:

 

  • chi vende il fabbricato strumentale dovrà emettere la fattura senza addebito dell’imposta
  • chi acquista il fabbricato strumentale integrerà la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, ed annoterà il documento sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse.


L’applicazione del meccanismo del reverse charge anche alle operazioni di vendita di fabbricati strumentali, mentre non determina alcuna variazione che abbia un impatto economico, sia per il venditore che per l’acquirente, sull’operazione di vendita, viceversa genera degli effetti finanziari significativi per entrambi i soggetti correlati alle seguenti nuove situazioni:


Venditore: prima dell’introduzione del reverse charge, il soggetto che intendeva cedere un fabbricato industriale e che presentava un saldo IVA a credito, esercitando l’opzione al momento della vendita, poteva fatturare la vendita con IVA, ottenendone un evidente beneficio finanziario in quanto la stessa veniva pagata dall’acquirente e compensata dal venditore. A far data dal 1° ottobre 2007, non potendo più esercitare, in linea generale, tale opzione, è evidente che il venditore nel caso di cessione del fabbricato industriale perderà il beneficio finanziario correlato alla mancata possibilità di compensare l’IVA a credito.


Acquirente: tale soggetto a far data dal 1° ottobre 2007 si viene viceversa a trovare in una situazione finanziaria più favorevole rispetto al passato, in quanto non dovrà versare l’imposta al venditore per poi recuperarla nei mesi successivi, dato che la fattura ricevuta dal venditore dovrà essere integrata dell’imposta e registrata sia nel registro acquisti sia nel registro delle vendite. Tale maggior aggravio operativo è sicuramente compensato dalla riduzione dell’esborso finanziario dell’imposta che, considerato il tipo di operazione, è generalmente abbastanza rilevante.


Il quadro delle operazioni in reverse charge è andato, nel corso del 2007, via via delineandosi con ulteriori dettagli e precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Precisazioni che hanno trovato collocazione normativa nella L. 244/2007, articolo 1, commi da 155 a 157 e commi da 162 a 163, andando in parte a modificare l’articolo 17 del DPR 633/72. Nello specifico:

 

  • è stata estesa la disciplina sanzionatoria per le violazioni determinate dall’aver irregolarmente addebitato l’IVA ed omesso il versamento, per cui rispondono in solido il committente e il subappaltatore (decorrenza 01/01/2008)
  • è stata estesa l’applicazione del reverse charge non solo in occasione di cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato in cui il cedente abbia optato per l’applicazione dell’IVA, anche al caso di cessione di immobili strumentali effettuate dal 1° marzo 2008 nei confronti di soggetti con diritto alla detrazione pari o inferiore al 25%
  • il meccanismo del reverse charge non si applica, dal 1° febbraio 2008, alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale (general contractor) cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori, per la realizzazione di un’opera pubblica
  • i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e di altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini e per questo motivo non si opera in regime di inversione contabile; per aversi, infatti, applicazione del meccanismo del reverse charge, occorre che vi sia un rapporto di subappalto, ossia la presenza di almeno tre soggetti: committente, appaltatore e subappaltatore e che gli ultimi due operino nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO 2007
  • l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, già ampiamente diffuso nel campo dell’edilizia, si estende anche alla cessione e alla lavorazione dei rottami, purché questi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni.


In conclusione riteniamo utile evidenziare quanto ribadito dalla Risoluzione 255/E del 20 giugno 2008 dove l’Agenzia delle Entrate indica come il meccanismo dell’inversione contabile si applichi nel solo caso in cui i soggetti subappaltatori rendano prestazioni di servizi, compresa la manodopera, a imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. Restano, invece, escluse dal predetto meccanismo le forniture di beni con posa in opera, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.


Quanto sopra porta a dire che ove la società Alfa sottoscriva un contratto di fornitura con posa in opera e successivo affidi a terzi dei lavori per la posa in opera mediante contratto di subappalto, il meccanismo dell’inversione contabile non trovaì applicazione, in quanto la società Alfa non può qualificarsi appaltatore posto che la stessa stipula con il committente un contratto di fornitura con posa in opera, le cui prestazioni sono espressamente escluse dal sistema del reverse charge, stante la loro equiparazione alle cessioni di beni. Pertanto, per le prestazioni effettuate direttamente nei confronti del committente, la società Alfa emetterà fattura con IVA esposta secondo le regole ordinarie previste dall’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed anche l’impresa cui è stata affidata la posa in opera emetterà fattura secondo le regole ordinarie.

 

Discorso analogo vale per il caso in cui la società Alfa stipuli un contratto di appalto direttamente con il committente e successivamente venga conferita in subappalto ad altra impresa di lavori la posa in opera di alcuni beni. Le medesime argomentazioni varrebbero ad escludere il meccanismo del reverse charge anche in questo secondo caso, in cui la società stipula con il committente un contratto di appalto ed affida l’esecuzione dei lavori di posa in opera a terzi sulla base di contratti di subappalto. Infatti, anche in tal caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica data al contratto dalle parti, lo stesso si sostanzia in un contratto di fornitura con posa in opera se e nei limiti in cui le prestazioni, relative alla posa in opera medesima, assumono una funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni prodotti dalla società Alfa.


Reverse charge telefonia


Con Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 novembre 2010, ed in accordo con quanto previsto dalla legge 296/2006, l’Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:

 

  • telefoni cellulari (compresi gli smartphone), concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo
  • dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finali. Rimangono quindi esclusi dalla novità sia i computer che gli accessori della telefonia salvo che, questi ultimi, non siano venduti nella stessa confezione del telefono. Il nuovo obbligo ha trovato applicazione alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011; è stato
  • inoltre previsto che l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.


L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. Pertanto, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. c)).

Il committente è chiamato ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.


Si evidenzia che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei c.d. “contribuenti minimi”, i quali sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e degli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie. È previsto, tuttavia, l’obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere eseguito dal cedente senza recare l’addebito dell’imposta.


Qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in esame, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.