Importo dei contributi inps per artigiani e commercianti e modalità di versamento

14.06.2011 19:43

Importo dei contributi inps 2011 e modalità di versamento per gli artigiani e commercianti

L’importo dei contributi inps da versare, sia per gli iscritti alla gestione previdenziale dei commercianti che degli artigiani, si calcola in base al reddito d’impresa.


Per i titolari di ditte individuali e per i soci di società di persone la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.


Per i soci di società a responsabilità limitata (srl) la base imponibile è costituita dalla quota parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi.


La base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
L’INPS richiede in ogni caso il versamento dei contributi cosiddetti “contributi fissi (o minimi)” conteggiati su un limite minimo di imponibile ai fini contributivi, variabile di anno in anno.

Le modalità di determinazione della base imponibile per i periodi di iscrizione inferiori all’anno hanno formato oggetto di numerose disposizioni da parte dell’Ente. A tale proposito è necessario distinguere tra:

 

  • Soggetti con anzianità contributiva in una qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995: ai sensi dell’art. 1, comma 7 della l. 233/1990, in caso di assicurazione per periodi inferiori all’anno solare, i contributi IVS debbono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro. Pertanto, nell’ipotesi di cessazione dell’attività nel corso dell’anno 2011, il saldo deve essere calcolato sulla somma totale dei redditi di impresa prodotti nel 2011, mentre il massimale imponibile da prendere a riferimento viene riproporzionato in base al periodo di svolgimento dell’attività d’impresa

 

  • Soggetti privi di anzianità contributiva in una qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 o successivamente a tale data: per questi soggetti il massimale contributivo, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, non è frazionabile a mese. Nei casi di attività svolta per una parte soltanto dell’anno vi è l’obbligo di far riferimento all’intero ammontare del reddito prodotto nei 12 mesi, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente considerato e sino al massimale annuo prestabilito. In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività (Circolare INPS 12 giugno 2003, n. 102).


Massimale e minimale contributivo inps


Per l’anno 2011, l’INPS ha stabilito che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del cosiddetto “contributo IVS” (Invalidità Vecchiaia Superstiti) dovuto da artigiani ed esercenti attività commerciali è pari a euro 14.552,00 (nel 2010 tale importo minimo ammontava a euro 14.334,00); se il reddito prodotto nell’anno risulta inferiore a questo importo, i contributi da versare devono comunque essere calcolati sul minimale.


La legge prevede anche un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo, che varia di anno in anno ed è diversamente quantificato in relazione alla data di inizio dell’attività:

 

  • per gli artigiani e per i commercianti che erano già iscritti nella gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995, tale limite corrisponde, per l’anno 2011, all’importo di euro 71.737,00 (nel 2010 tale importo ammontava a euro 70.607,00)
  • per gli artigiani e per i commercianti che si sono iscritti nella gestione dei lavoratori autonomi con decorrenza gennaio 1996 (o successiva) e privi di precedente anzianità contributiva o che, anche se in possesso, a tale data, di anzianità, abbiano optato per il sistema contributivo, tale limite corrisponde per il 2010 ad euro 93.622,00 (nel 2010 tale importo ammontava ad euro 92.147,00).


Il calcolo dell’importo dei contributi da versare e le relative scadenze di versamento


I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle scadenze riportate sul Modello F24 predisposto per il versamento, e corrispondono al:

 

  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio dell’anno successivo.


I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d’impresa superiore al minimale devono essere versati, a titolo di saldo per l’anno precedente e a titolo di primo e secondo acconto in relazione all’anno in corso, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.


Qualora il reddito dell’anno precedente (ad esempio il 2010) sia di ammontare superiore al minimale, è necessario pertanto versare – entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche – i contributi dovuti a titolo di saldo 2010 e primo acconto 2011 (a giugno), nonché il secondo acconto 2011 (a novembre).


Il reddito da prendere in considerazione, ai fini del versamento degli acconti, è ovviamente quello dell’anno precedente.
Il versamento sul minimale di reddito sarà considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi d’impresa effettivamente prodotti nell’anno in corso.


I contributi sono dovuti su tutti i redditi di impresa, e non soltanto su quello dell’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione; nell’ipotesi in cui i soggetti abbiano percepito reddito di segno opposto (facendo cioè risultare anche delle perdite in una o più attività), bisognerà tenere conto del risultato che si ottiene sottraendo dal reddito positivo quello negativo.

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

 

  • imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali
  • aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. In nessun caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori può superare il 49% del reddito globale di impresa.

 

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Le aliquote contributive inps del 2011 per artigiani e commercianti


Le aliquote contributive, così come i minimali e i massimali di reddito, variano annualmente e si differenziano in base ai seguenti caratteri distintivi:

 

  • artigiani/commercianti
  • titolari/soci/coadiuvanti di età superiore a 21 anni
  • coadiuvanti con età inferiore o pari a 21 anni
  • anzianità di iscrizione nella gestione
  • fasce di reddito d’impresa.

 

 

La riduzione contributiva al 17,00%-18,00% (artigiani) e al 17,09%-18,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.


Per gli esercenti attività commerciali, come rilevabile dalla tabella sopra riportata, è prevista una aliquota aggiuntiva dello 0,09% in più rispetto ai lavoratori artigiani, finalizzata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.


La maggiorazione dello 0,09% è stata prorogata sino al 31 dicembre 2013.


Il cosiddetto “fondo per la rottamazione dei negozi” istituito con il decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, interviene nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 62 anni (57 anni per le donne) che hanno cessato l’attività e restituito la licenza, riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione INPS per la durata massima di tre anni e cioè fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (Circolare INPS 111/1996).

 

 Per i periodi inferiori all’anno solare, come già anticipato, i contributi sono rapportati a mese: pertanto, gli importi contributivi minimi mensili, dovuti obbligatoriamente, sono pari rispettivamente, ad euro 243,63 ed euro 207,25 per i commercianti, e ad euro 242,53 ed euro 206,15 per gli artigiani.


I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.


Per effetto dell’art. 49, comma 1, Legge 488/1999, è inoltre dovuto un contributo di maternità che, anche per l’anno 2011, è fissato nella misura di 0,62 euro mensili (euro 7,44 per l’intero anno) per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.
Nei moduli di pagamento inviati dall’INPS, il contributo per le prestazioni di maternità viene aggiunto agli importi dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito.

 

 

Agevolazioni contributive


Le riduzioni contributive ancora applicabili nel corso del 2010 riguardano i soggetti ultra 65enni, titolari di impresa o collaboratori familiari, già titolari di pensione erogata dall’INPS, i quali possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50% (art. 59, comma 15, legge 449/1997).

 

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