Imposta sostitutiva del 20 per cento per il regime dei minimi
Imposta sostitutiva del 20 per cento dei minimi
Il reddito, determinato in base alle regole esposte nel capitolo precedente, va assoggettato a imposta sostitutiva del 20%.
Tale imposta sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali e l’IRAP che, pertanto, non sono dovute.
Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
Tuttavia, il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi diventa rilevante, in aggiunta al reddito complessivo,
- sia ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia,
- che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle altre detrazioni (di cui all’articolo 13 del TUIR).
ATTENZIONE
I contribuenti minimi ai fini dell’IRAP mantengono la soggettività passiva, poiché il legislatore si è limitato a stabilire un’esenzione dall’imposta per coloro che applicano il regime agevolato.
L’esenzione costituisce, dunque, una delle caratteristiche di questo regime, volto alla semplificazione degli adempimenti fiscali.
L’esenzione non opera, pertanto, quando i contribuenti optano per il regime ordinario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito, con la conseguenza che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta, verificabili di volta in volta dagli organi preposti al controllo, siano soggetti passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti.