Fac-simile Interpello EX ART. 11, L. 212/2000

13.07.2011 17:08

 

INTERPELLO EX ART. 11, L. 212/2000

 

Spettabile

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

DELLA REGIONE _____________

Via _____________

[CAP e città]

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, L. 212/2000

 

La sottoscritta Società X S.r.l. con sede in ______________, Via ____________ n. ___, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ____________ n. _____________, in persona del proprio Rappresentante legale Dott. _______________, nato a ___________ il _____________________, domiciliato per la carica in ________________________, via _____________________ n. ___, Cod. Fisc. _______________________, e-mail ________________

 

ESPONE

Il seguente caso concreto e personale.

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Quesito

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Soluzione proposta

La sottoscritta ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:

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e, pertanto, ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

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Poiché, peraltro, ravvisa oggettive condizioni di incertezza in merito alla regolamentazione, ai fini tributari, del caso prospettato sopra, la sottoscritta lo sottopone all’esame di codesta spettabile Direzione Regionale, con l’avvertenza che, qualora non dovesse ricevere risposta entro e non oltre il termine indicato nell’art. 11, L. 212/2000, si atterrà alla soluzione sopra esposta, fruendo di tutte le garanzie di legge.

Con osservanza.

[luogo e data]

Il Rappresentante legale

______________________

(Dott. ____________)

 

 Art. 11, L. 212/2000 - Interpello del contribuente


1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.


2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.


3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.


4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.


5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.


6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

 

 


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