La comunicazione IVA annuale

15.06.2011 18:02

La comunicazione IVA annuale


Il regolamento sulle semplificazioni (DPR 435/2001) ha abolito l’obbligo della redazione e della presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA a decorrere dal 2002, tale disposizione era stata introdotta dal DPR 23 marzo 1998 n. 100.
Il DPR 435/01 ha introdotto però l’obbligo di presentare annualmente (entro il mese di febbraio) un’apposita comunicazione annuale contenente i dati relativi all’IVA dell’anno precedente, da redigere su apposito modulo ministeriale. La comunicazione annuale deve indicare:

 

  • l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto IVA
  • l’ammontare delle operazioni intracomunitarie riferite ai beni
  • l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili
  • l’imponibile e l’imposta relative alle importazioni di oro industriale e argento puro effettuate senza pagamento dell’IVA alla dogana
  • l’imposta esigibile, l’imposta detratta e il debito o credito.


Resta inteso che la comunicazione non sostituisce in alcun modo la dichiarazione annuale IVA, in quanto il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’Iva a debito o a credito, ma comunica unicamente i dati dell’esercizio, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.



Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione iva annuale


Sono obbligati tutti i titolari di partita IVA indipendentemente dalla forma giuridica adottata (compresi i contribuenti che non hanno effettuato nell’anno di riferimento operazioni imponibili).

 


Soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione iva annuale


Sono invece esonerati dall’obbligo di comunicazione:

 

  • persone fisiche che hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.000,00 euro
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, le province e le regioni, le comunità montane
  • i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi
  • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali, e sanitarie, comprese le unita sanitarie locali
  • contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72) salvo che non abbiano registrato operazioni intracomunitarie
  • le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda e che non hanno esercitato altre attività rilevanti ai fini IVA
  • i soggetti passivi residenti in altri stati e che non abbiano stabile organizzazione in Italia
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti connessi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a privati
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
  • i produttori agricoli che nell’anno solare precedente o in caso di inizio attività prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro
  • le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui alla L. 66/92.


IL Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, ha inoltre esonerato dalla presentazione della comunicazione IVA, i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale, a credito, entro il mese di febbraio.


La circolare 1/2011 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato, come a partire dall’anno d’imposta 2010 sia possibile presentare la dichiarazione Iva singola entro febbraio, indipendentemente dalla presenza di un credito o un debito annuale esonerando, così, il contribuente alla presentazione della comunicazione annuale Iva.


La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento dell’Iva debba essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione o in alternativa rateizzando da tale data, maggiorando dello 0,33% ogni rata successiva.


È vietata pertanto il versamento entro le scadenze del modello Unico.


Modalità di presentazione della comunicazione iva annuale


La comunicazione annuale dovrà essere necessariamente trasmessa in via telematica, direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati, non essendo prevista la possibilità di presentare tale comunicazione in formato cartaceo direttamente in banca o in posta.