La documentazione da conservare ai fini della deduzione e della detrazione
La documentazione da conservare
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.
In particolare:
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
- per documentare l’acquisto di farmaci l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante” che deve contenere: natura (farmaco o medicinale), numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Poiché l’apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell’acquirente al momento dell’acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale.
Non è possibile allegare allo scontrino fiscale l’attestazione rilasciata dal farmacista o l’autocertificazione.
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