L’assicurazione INAIL: apertura e gestione della posizione

15.06.2011 17:03

L’assicurazione INAIL: apertura e gestione della posizione

 

L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.


L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è quindi una forma di tutela obbligatoria a favore dei lavoratori prevista dalla Costituzione (art. 38, co. 2) e disciplinata dalla legge.


Tale assicurazione ha la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, ed anche di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio.


Il rapporto assicurativo intercorre tra l’INAIL (ente assicuratore), gli assicuranti (i datori di lavoro che pagano il premio assicurativo), e gli assicurati (i lavoratori).


All’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.
Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche sé stessi.

 

Esempio di assicurazione inali per un locale commerciale di rivendita al dettaglio: La signora Alba possiede una piccola rivendita di generi alimentari: in tal caso lei non è obbligata, in qualità di commerciante, ad provvedere all'iscrizione di se stessa all'inali. Tuttavia, se la signora Alba intende assumere una dipendente nel proprio negozio allora dovrebbe procedere alla iscrizione della propria dipendente all'inail. Questo sia nel caso di contratto di lavoro subordinato che di contratto di lavoro parasubordinato.

 

Esempio di un artigiano: il signor Paolo intende aprire una attività artigiana. In tal caso, poichè trattasi di attività artigiana e non di attività commerciale, il signor Paolo sarà obbligato all'iscrizione all'inail per se stesso. Se dovesse decidere di assumere un proprio dipendente con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, lo stesso Paolo dovrebbe iscrivere tutti i suoi dipendenti all'inail. Quindi, a differenza dell'attività commerciale, in tal caso lo stesso datore di lavoro è sempre obbligato anch'esso alla iscrizione presso l'inail.

 

Esempio di un lavoratore autonomo in agricoltura: se il signor sergio intende coltivare il proprio terreno dovrà necessariamente iscriversi all'inail. Il lavoro autonomo nell'agricoltura, al pari degli artigiani, comporta sempre l'iscrizione all'istituto nazionale infortuni sul lavoro. Stesso caso se il signor sergio dovesse assumere un proprio dipendente, a prescindere dal tipo di contratto utilizzato, di tipo subordinato o parasubordinato. Non rileva la tipologia contrattuale ma il tipo di attività svolta.

 

Dunque, come abbiamo visto dagli esempi,  l'iscrizione all'inail

  • è sempre obbligatoria per i propri dipendenti
  • è facoltativa per il solo commerciante
  • e sempre obbigatoria per gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura.

 


Tempi e modalità d’iscrizione presso l'assicurazione inail


Con l’introduzione del sistema di Comunicazione unica telematica al Registro delle Imprese è stato reso possibile presentare, tra le altre: la denuncia di esercizio, cioè l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro da presentare all’INAIL (modello L.O Premi).


L’Istituto ha confermato, nella circolare n. 52 del 28 settembre 2009, che i dati presenti nel nuovo sistema e riguardanti la propria modulistica per la denuncia di esercizio risultano essere gli stessi presenti sui modelli cartacei e sul servizio online del sito dell’INAIL www.inail.it, area “Punto cliente”. La denuncia di iscrizione all’INAIL tramite Comunicazione unica può essere effettuata se, contestualmente, l’utente provvede all’inoltro al Registro delle imprese della domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività, o della dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.


All’atto della ricezione della Comunicazione unica, il Registro delle Imprese invia automaticamente alla casella Pec dell’impresa la ricevuta di protocollo e trasmette la denuncia alla casella Pec centralizzata predisposta dall’INAIL; nella fase successiva il sistema inoltra la comunicazione alla sede Inail competente e invia all’utente e al Registro delle imprese la ricevuta della comunicazione, contenente il
numero di codice cliente e di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) relativa ad ogni sede dei lavori.


Nel caso in cui, in fase istruttoria, l’impresa risulti già assicurata, ovvero non soggetta all’obbligo assicurativo, la Sede Inail competente comunica all’indirizzo Pec dell’interessato l’annullamento del numero di codice cliente e PAT già emessi.


L’Istituto precisa che restano esclusi dall’ambito di applicazione della Comunicazione unica quei soggetti che, pur obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici.
L’Istituto, secondo quanto confermato nella circolare 52/2009, ha comunicato la possibilità di effettuare con la nuova procedura, oltre alla denuncia di esercizio:

 

  • le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale,…)
  • le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati
  • la cancellazione del codice ditta per cessazione dell’attività.


Soggetti obbligati all’assicurazione e soggetti assicurati


Sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle loro attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria.


I soggetti assicurati possono essere tutti i lavoratori, subordinati e non, che nello svolgimento pratico della loro attività entrano in contatto con un rischio assicurabile.


Il titolare di azienda artigiana riveste nel contempo la qualifica di assicurante e di assicurato, pertanto è soggetto agli stessi adempimenti previsti per il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Sono inclusi tra gli assicurati anche il coniuge o i parenti che svolgono attività per un’azienda artigiana, con o senza retribuzione.

 

Attenzione, dunque, per gli artigiani che dovessero occupare il coniuge e i propri figli o parenti all'interno della propria attività di lavoro. Anche se il coniuge presta la propria attività lavorativa senza una regolare retribuzione, il marito sarà sempre obbligato ad assicurare la moglie presso l'inail per il solo fatto che la stessa svolge una attività lavorativa presso la ditta artigiana del marito. Spesso l'artigiano assicura soltanto i propri dipendenti dimenticando, invece, che la normativa impone allo stesso artigiano di assicurare moglie e figli qualora gli stessi prestino attività lavorativa, anche senza retribuzione, presso l'azienda di famiglia.

 


L’assicurazione INAIL


Il datore di lavoro può essere una persona fisica o una persona giuridica, ente privato o pubblico, compresi lo stato o gli enti locali.


Coloro che svolgono di fatto un’attività artigiana, pur avendo una diversa classificazione INPS, possono essere inquadrati come tali dall’INAIL qualora l’attività svolta dal titolare dell’impresa non artigiana, al di fuori delle tipiche mansioni dell’imprenditore, assuma rilevanza ai fini dell’assicurazione antinfortunistica. La circolare INAIL n. 80 del 23 novembre 2004 ha precisato che l’inquadramento dell’impresa è conforme a quanto disposto dall’INPS, mentre il premio personale dell’artigiano di fatto è disposto in via esclusiva dall’INAIL.


Per chiarire la situazione, l’INAIL afferma che devono essere inquadrati come artigiani:

 

  • il titolare dell’impresa edile con dipendenti, inquadrata dall’INPS nel settore industria che, oltre a occuparsi degli aspetti organizzativi dell’impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa
  • il titolare dell’autoscuola con dipendenti, inquadrata dall’INPS nel settore terziario che, oltre a gestire l’impresa, svolge abitualmente l’attività di istruttore di guida.

 

In linea generale devono obbligatoriamente essere assicurati i seguenti lavoratori:

 

  • coloro che in modo permanente o avventizio prestano, alle dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, compresi coloro che sovrintendono al lavoro di altri apprendisti
  • lavoratori dell’area dirigenziale, anche ove esistenti previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche (art. 4, D. Lgs. 38/2000)
  • collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto (co.co.co e co.co.pro)
  • sportivi professionisti, anche qualora siano vigenti previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche (art. 6, D.Lgs. 38/2000) insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado istruttori ed allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società
  • associati in partecipazione
  • preparatori, inservienti e addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche e di lavoro
  • lavoratori a domicilio quando siano addetti a lavorazioni soggette all’assicurazione
  • commessi viaggiatori, piazzisti e agenti delle imposte di consumo che per l’esercizio delle loro funzioni si avvalgono di veicoli a motore da essi personalmente condotti
  • sacerdoti, religiosi e religiose che prestano opera retribuita manuale
  • equipaggio delle navi o galleggianti
  • portieri degli stabili
  • medici esposti a RX.


Dal 1° marzo 2008 i datori di lavoro pubblici e privati devono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro per via telematica ai servizi competenti per territorio (Centri per l’Impiego) a norma del DM 30.10.2007. Tali comunicazioni sono valide anche nei confronti dell’INAIL.

L’obbligo di effettuare la denuncia nominativa degli assicurati all’INAIL previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 è cessato dall’11 gennaio 2008.


Dal 18 agosto 2008 i datori di lavoro non artigiani sono tenuti a presentare, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la denuncia nominativa all’INAIL dei lavoratori sotto elencati, quando non sono oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro:

 

  • collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
  • coadiuvanti delle imprese commerciali
  • soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria

 

Rientra nel disposto normativo il datore di lavoro, anche se artigiano e, pertanto, nell’obbligo di denuncia è ricompreso anche il socio artigiano nonché i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane. 


I commercianti con ditte individuali non sono tenuti a pagare il premio mentre questo deve essere pagato dalle società che svolgono la loro attività commerciale attraverso i soci prestatori d’opera.


La denuncia nominativa preventiva deve essere fatta telematicamente nell’area “Punto Cliente” del sito internet dell’INAIL.

 

Esempi

D) Nel nostro condominio intendiamo assumere un portiere. Dobbiamo procedere anche con l'iscrizione all'inail dello stesso portiere dello stabile o esistono delle forme di esenzione dall'obbligo di iscrizione inail in certi casi?
R) L'iscrizione presso l'inail del portiere dello stabile è sempre obbligatoria da parte del condominio. Sarà l'amministratore del condominio che, nella fase di assunzione, procederà all'iscrizione dello stesso portiere presso l'istituto nazionale infortuni sul lavoro.

D) Se assuMo un collaboratore coordinato e continuativo devo iscriverlo all'inail?
R) Si, poichè i collaboratori coordinati e continuativi e gli stessi collaboratori a progetto vanno sempre iscritti all'istituto. Non esistono deroghe per l'obbligo di iscrizione di queste figure lavorative.

D) Un semplice associato in partecipazione di una società è soggetto ad iscrizione all'inail?
R) Si, in generale anche gli associati in partecipazione sono soggetti ad iscrizione all'inail anche se non prestano attività lavorativa presso la società.

D) Siamo uno studio di radiologia composto da professionisti. I medici che effettuano le radiografie devono essere obbligatoriamente assicurati presso l'inail?
R) Si, non soltanto per i medici che effettuano personalemente le radiografie ma per tutti i medici comunque esposti a RX è previsto l'obbligo di iscrizione all'inail.

D) Faccio parte di una società sportiva professionistica. Volevo sapere se gli sportivi professionisti sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'inail Faccio presente che gli stessi componenti la squadra sono tutti assicurati presso una agenzia di assicurazioni privata con polizze di tipo privatistico.
R) Anche se gli sportivi professionisti sono assicurati con polizze privatistiche la società sportiva deve sempre assicurare gli stessi giocatori presso l'ìnail.

D) Gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli alunni sono iscritti all'inail? esiste, per loro, l'obbligo di iscrizione?
R) Si, per gli insegnanti, siano essi assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, così come per gli allievi di ogni istituto di ordine e grado, vige l'obbligo di iscrizione presso l'inail. Sarà la scuola stessa a provedere all'iscrizione degli insegnanti e degli alunni presso l'istituto assicurativo. Questo anche in presenza di ulteriori forme di assicurazione privata.

 

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