Le nuove liberalizzazioni del 2012 i sugli orari di apertura e chiusura, sulle chiusure obbligatorie domenicali e infrasettimanali.

22.09.2011 12:27

Le nuove liberalizzazioni del 2012 i sugli orari di apertura e chiusura, sulle chiusure obbligatorie domenicali e infrasettimanali.

IL Dl 138/2011 introduce alcune liberalizzazioni nella normativa che regola l'accesso e l'esercizio delle attività economiche, eliminando alcune vecchie restrizioni.

 

 

Possiamo anticipare che lo stesso decreto estende a tutti i Comuni l'eliminazione dei vincoli di orario di apertura e di chiusura, concedendo maggiore libertà ai gestori degli esercizi commerciali che fossero disposti ad andare incontro alle esigenze della clientela, soprattutto nei grandi centri urbani in cui la domanda di esercizi commerciali in orari fino ad ora vietati è sempre maggiore. Altra eliminazione interessa l'obbligo di chiusura domenicale e in chiusura infrasettimanale (soltanto di mezza giornata) per tutti gli esercizi pubblici, compresi i bar e le pizzerie.

Ma andiamo con ordine e vediamo alcuni aspetti interessanti che vengono introdotti da questo primo tentativo di liberalizzazione delle attività commerciali che sarà operativo. presumibilmente, entro il 1 gennaio 2012.

 

Posso aprire un bar senza richiedere autorizzazioni oppure l'apertura dei bar è sempre soggetta ad una pianificazione da parte del comune in cui si opera?

Nella maggior parte dei comuni italiani si elabora una pianificazione preventiva del settore della rivendita di alcolici e bevande, per cui, l'attività di bar e simili è ancora subordinata a questo tipo di progettazione. Ogni comune ha la propria, che cambia da comune a comune, poichè ogni livello di permessi e la loro relativa rigidità o elasticità dipende dalle diverse esigenze che le zone del comune possono avere.

I bisogni locali sono diversi, quindi diverse sono le pianificazioni che si avranno per ogni comune.  Su questo aspetto ancora non si sa nulla di certo. Le Regioni e gli enti locali potrebbero liberalizzare maggiormente questo aspetto o potrebbero, al contrario, mantenere la medesima regolamentazione vigente con le stesse restrizioni in nome di prevalenti interessi pubblici.

 

Se apro una attività con la presentazione della Scia sono al sicuro o, al contrario, sono soggetto ad ulteriori controlli? Posso essere soggetta a reclami da parte di esercenti dello stesso settore al mio?

Il riferimento è quello dell'art. 6 comma 1 del nuovo Dl 138/2011. L'articolo in questione regolamenta la procedura da seguire in questi casi.

La Scia, in sostanza, o meglio la semplice presentazione della stessa, non mette al riparo chi l'avesse presentata da ulteriori problemi. Infatti, la stessa Scia consente di aprire subito la propria attività, ma la dichiarazione di possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge viene fatta sotto la responsabilità del dichiarante futuro imprenditore. Il Comune avrà poi 60 giorni di tempo per verificare la correttezza dei dati presentati dal richiedente. Ma non soltanto il comune, ma anche un diretto concorrente può agire per verificare che la nuova attività sia stata aperta nel possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Non dimentichiamo, poi, che spesso in relazione a detterminate norme, le interpretazioni pratiche che ne danno  gli enti competenti come il comune o la regione possono variare da un territorio ad un altro. Quindi il soggetto che presenta la Scia, spesso potrebbe trovarsi ad interpretare una norma in maniera difforme da come la interpreterebbe il comune intende aprire la propria attività.

Tuttavia, se qualcuno dovesse pensare di essere danneggiato dall'apertura di una nuova attività nei pressi della propria, può agire in due modi:

  • sollecitare il Comune a fare delle verifiche sui requisiti posseduti dal nuovo esercizio
  • se il comune dovesse rilevarsi inerte davanti alle sollecitazioni del presunto dannegiato, lo stesso potrebbe fare ricorso al Tar per far cessare l'attività e richiedere eventualmente dei danni risarcitori.

 

Continua...