Le operazioni con Paesi Black - list
Le operazioni con Paesi Black - list
Con il termine Black-list è ormai usuale definire l’elenco dei cosiddetti “paradisi fiscali”, vale a dire dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato con i quali non è consentito un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione italiana.
Le operazioni con imprese aventi sede in territori extra UE a regime fiscale privilegiato possono dar luogo a fenomeni elusivi che la normativa fiscale si propone di contrastare con discipline speciali, tra cui quella sull’indeducibilità dei costi, di cui all’art. 110, co. 10 e 11, TUIR; la disposizione richiamata delinea una disciplina antielusiva la cui finalità è contrastare la distrazione di utile dall’Italia verso Paesi o
territori a fiscalità privilegiata, il tutto avviene attraverso una presunzione di irrilevanza della deducibilità fiscale delle operazioni effettuate con tali paesi.
Ai fini della presente disciplina continua ad assumere rilevanza l’elenco dei paesi black-list contenuta nei decreti del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, nonché nel decreto ministeriale 23 gennaio 2002, che contemplano una serie di Stati o territori esteri “in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
ovvero di altri criteri equivalenti”.
Recentemente il decreto del ministero delle finanze del 27 luglio 2010 ha aggiornato le preesistenti liste eliminando Cipro, Malta e Corea del sud dai paesi a fiscalità privilegiata.
In realtà i decreti di cui sopra individuano tre diverse tipologie di paesi:
1. gli Stati o territori che sono sempre considerati avere un regime fiscale privilegiato
2. gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, ma con esclusione di alcune tipologie di società ivi operanti (società che quindi non si considerano residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato)
3. gli Stati o territori che si considerano avere regime fiscale privilegiato, ma limitatamente ai soggetti ed alle attività per ciascuno di essi specificatamente indicati.
Per quanto riportato al punto 2) alcune tipologie di società, pur residenti in territori black-list, non vengono interessate dalla normativa sui paesi a fiscalità privilegiata, così, ad esempio:
• Bahrein, vengono escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
• Emirati Arabi Uniti, vengono escluse le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
• Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
• Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Per quanto riportato al punto 3) per alcuni paesi individuati negli elenchi delle black-list, la normativa sui paesi a fiscalità privilegiata riguarda unicamente soggetti ed attività ben definite, così, ad esempio:
• Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code
• Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law
• Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia
• Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero
• Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi
• Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act
• Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones
• Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act
• Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies
• Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”
• Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
Fonte: Agenzia delle entrate
Compilazione della comunicazione “black list”
Domanda
Ai fini della comunicazione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010, si chiede di sapere se, in caso di importazione di beni da un paese black list, nel modello si debbano indicare i dati contabili della fattura del fornitore estero oppure quelli della bolletta doganale di importazione (tenuto conto che, per vari motivi, i dati potrebbero non coincidere).
Si chiede inoltre se sussista l’obbligo di comunicazione anche nell’ipotesi di reimportazione, a seguito di reso, di beni in precedenza ceduti ad un operatore “black list”. Si chiede di confermare che, in tale caso, non vi è obbligo di comunicazione autonoma ma solamente l’obbligo di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.
Risposta
Si è dell’avviso che nel caso di importazione occorre indicare, nel modello di comunicazione, i dati ricavabili dalla bolletta doganale.
Con riferimento al secondo quesito, la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, costituisce un’ operazione autonoma rispetto all’originaria cessione all’esportazione e, in particolare, costituisce un’ipotesi di importazione non imponibile ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, tali operazioni, seppure collegate a cessioni all’esportazione precedentemente effettuate, costituiscono oggetto di autonoma comunicazione quando effettuate con un operatore c.d. black list.
Errata indicazione di termini nelle istruzioni al modello di comunicazione black list
Domanda
Nelle istruzioni di compilazione della comunicazione “black list” di cui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010 si legge che l’importo delle operazioni attive va indicato “al netto delle note di variazione ricevute nel periodo”, mentre quello delle operazioni passive va indicato “al netto delle note di variazione emesse nel periodo”. Si chiede di chiarire se, come sembra, i verbi “ricevute” ed “emesse” siano stati erroneamente invertiti nelle due situazioni.
Risposta
Poiché, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’effettuazione delle note di variazione dell'imponibile o dell'imposta competono al cedente del bene o al prestatore del servizio, per le operazioni attive, in caso di variazione dell’imponibile o dell’imposta, la nota di variazione sarà emessa dal soggetto tenuto all’obbligo di comunicazione, mentre per le operazioni passive, sarà dallo stesso ricevuta. Le
parole “ricevute” ed “emesse” sono state erroneamente invertite nelle istruzioni allegate al modello di comunicazione.
Codici fiscali o dati equipollenti dei soggetti black list
Domanda
Consapevoli che non sarà possibile ottenere i codici fiscali o equipollenti di tutti i soggetti collocati nei Paesi a fiscalità privilegiata e gli indirizzi delle aziende estere, il contribuente italiano non potendo regolarizzare entro il prossimo 31 gennaio le liste, sarà soggetto a sanzioni?
Risposta
Con circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, è stata riconosciuta, in via generale, l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza” in relazione alle violazioni commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010. In particolare, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata prevista la
disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali violazioni rilevate in sede di controllo concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.
In entrambi i casi l’esimente opera a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.
Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza dell’errore scusabile - consistente nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha intrattenuto rapporti commerciali - rimane di competenza degli organi accertatori,
tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’esimente, conformemente alle regole generali di applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997.
Schede carburanti
Domanda
Sono da inserire nella black list le carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata (esempio, in Svizzera)?
Risposta
La disciplina della c.d. scheda carburante, contenuta nel D.P.R. n. 444 del 1997, si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale.
In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010.