Le operazioni intracomunitarie: cosa sono?

15.06.2011 18:15

Le operazioni intracomunitarie: cosa sono?


Particolare attenzione va posta alle operazioni intracomunitarie che possono interessare sia la movimentazione delle merci che le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario.
Perché si possa parlare di operazioni intracomunitarie, relativamente alle merci, occorre essere in presenza dei seguenti elementi:

 

  • soggettivo: i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due territori comunitari
  • oggettivo: l’operazione che riguarda solo ed unicamente la cessione di beni deve comportare il passaggio della proprietà o di altro diritto reale di godimento a titolo oneroso dall’operatore A all’operatore B
  • territoriale: la transazione deve comportare il passaggio fisico dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio comunitario.


Se manca uno dei presupposti su evidenziati non si è in presenza di un’operazione intracomunitaria.
Con riferimento alle prestazioni di servizi la normativa italiana di recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/8/CE ha chiarito, ai fini dell’applicazione dell’IVA, il concetto di territorialità; infatti al fine di determinare la tassazione occorre fare riferimento ai soggetti che intervengono nell’operazione e alla committenza, viene pertanto superato il criterio collegato al luogo di effettivo svolgimento della
prestazione. Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA).


Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’articolo 45 della Direttiva IVA).