Le ritenute alla fonte

19.10.2011 11:52

Le ritenute alla fonte a titolo di acconto e a titolo di imposta

 

Nell'ordinamento tributario italiano esistono sostanzialmente due tipi di ritenute alla fonte:

 

La ritenuta a titolo d'imposta: essa esaurisce l'obbligo impostitivo in capo al percipiente: quest'ultimo, dunque, si vede accreditata una somma al netto della ritenuta operata dal sostituto d'imposta e non ha alcun ulteriore obbligo in termini dichiarativi nel confronti del fisco poichè ha già versato integralmente all'Erario (per il tramite, appunto, del sostituto di imposta che ha effettuato la ritenuta) i tributi che la normativa richiede con riferimento alla tipologia di reddito percepito.

 

La ritenuta a titolo di acconto, che viene operata e versata dal sostituto d'imposta, appunto, quale acconto dell'imposta complessivamente dovuta dal percipiente con riferimento al reddito percepito. Il percipiente dovrà quindi comprendere tale reddito nel proprio imponibile complessivo da dichiarare, determinando la complessiva imposta dovuta, dalla quale scomputerà successivamente la ritenuta a titolo d'acconto subita. Nel caso risulti un'imposta a credito (ovvero nel caso in cui la ritenuta subita sia maggiore dell'imposta dovuta per quel periodo d'imposta), tale eccedenza potrà essere, in via alternativa e a scelta del contribuente:

  • richiesta a rimborso
  • riportata a nuovo nella dichiarazione dell'anno successi
  • utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17, d.lgs. 241/1997.

 

Esite un terzo tipo di ritenuta alla fonte, detta diretta, ed è quella operata dallo stato o dagli enti pubblici sui redditi da essi corrisposti: la differenza rispetto alle precedenti ritenute è solo di tipo procedurale, nel senso che, nel caso della ritenuta diretta, l'ente impositore è lo stesso che opera la ritenuta, ovvero lo Stato o le sue diramazioni territoriali (art. 37, d.P.R. 602/1973)

 

 

Base imponibile della ritenuta alla fonte

La regola generale relativa alla base imponibile è che la ritenuta alla fonte si applica sui compensi che vi sono soggetti, nel loro ammontare complessivo lordo, siano essi corrisposti in denaro o in natura: nel caso di corresponsione in natura, grava sul percipiente l'onere di fornire al sostituto d'imposta le somme liquide necessarie al versamento del tributo dovuto.

 

Redditi soggetti alla ritenuta alla fonte.

I redditi soggetti alla ritenuta alla fonte sono i seguenti:

 

Redditi da lavoro dipendente: in fatti la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato sono operate a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa sul dipendente, per scaglioni di reddito (art. 23 comma 2, del d.P.R. 600/1973), ovvero quantificando l'imposta dovuta dal lavoratore sulla base delle aliquote irpef corrispondenti al reddito annuo imponibile che, complessivamente, si presume di corrispondergli.

 

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, valgono le regole previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e l'applicazione delle ritenute d'acconto per scaglioni di reddito e la ritenuta è sempre soggetta all'obbligo di rivalsa (art. 24 d.p.r.600/1973)

 

Redditi di lavoro autonomo: anche i redditi di lavoro autonomo sono soggetti a ritenuta d'acconto con obbligo di rivalsa nei confronti del percipiente (art. 25 d.p.r. 600/1973). Sui redditi di lavoro autonomo si applica una ritenuta del 20%, compresi i redditi di lavoro autonomo occasionale , i compensi a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, e i compensi per diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, per i compensi ad associati in partecipazione (apporto di solo lavoro), per i redditi corrisposti dal condominio al proprio amministratore e per le indennità forfettarie e rimborsi spese a sportivi dilettanti corrisposti dal coni o da altri organismi sportivi riconosciuti.

 

Redditi di agenzia e simili: anche sui redditi di agenzia e simili si applica una ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa, con aliquota pari al 50% di quella prevista per il 1° scaglione irpef.

 

Premi e vincite: i premi e le vincite subiscono una ritenuta a titolo di imposta con facoltà (e non obbligo) di rivalsa. L'aliquota varia a seconda della tipologia di giochi, ovvero pari al 10% per giochi di beneficienza, 20% per giochi tv, manifestazioni sportive o prove di abilità e fortuna e il 25% negli altri casi.

 

Indennità per la perdita di avviamento in caso di cessione degli esercizi commerciali: in tal caso, sulla indennità che spetta al locatario-imprenditore per la perdita dell'avviamento commerciale spetta una ritenuta del 15% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa (art. 28, comma 1 d.p.r. 600/1972), ma soltanto se a corrispondere le somme è uno dei seguenti soggetti: imprenditore, lavoratore autonomo, condominio.

 

Contributi non statali a imprese: su questo tipo di contributi si applica la ritenuta d'acconto pari al 4%, con obbligo di rivalsa ad eccezione del caso in cui si tratti di contributi in c/impianti. (art. 28, comma 2 d.p.r.600/1972)

 

Redditi da capitale: in tal caso la normativa prevede sia ritenute a titolo di acconto sia a titolo d'imposta.

 

Interessi su prestiti obbligazionari.

 

Interessi cu c/c bancario e certificati di deposito emessi da banche e posta.

 

Interessi e proventi da riporti e pronti contro termine

 

Altri redditi da capitale, ovvero qualsiasi somma erogata da un sostituto d'imposta, che possa configurare un reddito da capitale e non sia compresa nell'elencazione precedente. (art. 26, comma 5 d.p.r.600/1972)

 

Dividendi azionari

 

Redditi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici

 

Ritenute del condominio; in questo caso sono applicate le ritenute d'acconto del 4% con obbligo di rivalsa all'atto di pagamento delle prestazioni di appalto rese da imprenditori, anche occasionali (art. 25-ter d.p.r.600/1972)

 

 

Esempi di applicazione delle ritenute alla fonte (a titolo di acconto o a titolo di imposta)

Supponiamo che il Dott. Rossi sia un amministratore della società xyz. In tal caso i compensi in qualità di amministratore saranno soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto per scaglioni di reddito con obbligo di rivalsa. Nel caso, invece, che il Dott. Mario non fosse residente in Italia, si applica una ritenuta a titolo d'imposta pari al 30%.

 

Il signor Roberto riceve una indennità per la conclusione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). In tal caso il suo datore di lavoro dovrebbe effettuare una ritenuta del 20% a titolo di acconto. Stesso discorso nel caso di co.co.pro., ovvero di contratti di coolaborazione a progetto (comunemente detto lavoro a progetto)

 

Supponiamo che il signor Angelo percepisca dei redditi per la propria attività di lavoro autonomo. In tal caso dovrà subire una ritenuta d'acconto del 20%.

 

Se il signor Angelo ricevesse dei compensi per aver concesso l'uso di una propria opera d'ingegno, subirebbe ugualmente, ad opera di colui che dovrà erogare la somma, una ritenuta d'acconto del 20%.

 

Se il signor Nicola esegue una prestazione di lavoro occasionale alla ditta xyz, la stessa ditta dovrà erogare la somma pattuita con una ritenuta a titolo d'acconto pari al 20%.

 

Supponiamo il caso in cui il condominio consenta al supermercato Delta di installare la propria insegna su una parte della facciata del condominio. In tal caso si configurerebbero dei compensi a fronte di obblighi di permettere, sui quali dovrà essere effettuata la ritenuta a titolo d'acconto del 20% sui compensi erogati al condominio dal supermercato Delta.

 

Il signor Raffaele e associato in partecipazione nella società Beta e il suo apporto è costituito da solo lavoro. In sede di pagamento della prestazione, la società Betà dovrà effettuare una ritenuta d'acconto sugli importi corrisposti a Raffaele pari al 20%.

 

Il condominio, nel pagare le prestazioni al proprio amministratore Dott. Flavio, deve erogare la somma annuale di euro 1200. Lo stesso Dott. Flavio, in tal caso, dovrà effettuare la ritenuta del 20% alla propria parcella, ovvero a se stesso, in qualità di amministratore di condominio per conto del condominio stesso e versarla tramite f24 e dichiararla nel mod 770.

 

Supponiamo che i calciatori della squadra di calcio partecipante al campionato dilettanti riceva dal coni una somma a titolo di rimborso spese. In tal caso questi rimborsi spese saranno soggetti a ritenuta d'acconto del 20%.

 

Supponiamo che ad una fiera si faccia una lotteria di beneficienza per opere caritative. La signora maria vince il primo premio consistente nella somma di euro 1000. La stessa somma dovrà essere corrisposta alla signora Maria dopo aver effettuato una ritenuta del 10% a titolo di imposta.

 

Supponiamo il caso del signor Alessio che partecipa al gioco tv a premi e vince il premio in gettoni d'oro da 10.000 euro. In tal caso, trattandosi di giochi tv, l'aliquota applicabile per la ritenuta sarà del 20%.

 

Altro esempio e quello di una manifestazione sportiva importante in cui l'atleta che vince il primo premio ottiene in palio una cifra in danaro pari a 20.000 euro. La stessa cifra sconterà una aliquota pari al 20%.

 

Supponiamo che un condominio debba versare una indennità per un locale commerciale locato al proprio interno, a titolo della perdita dell'avviamento commerciale. Lo stesso condominio deve versare a titolo di indennità al commerciante una cifra pari a 20.000 euro. In questo caso, l'amministratore di condominio dovrà effettuare una ritenuta d'acconto del 15% sull'indennità corrisposta, con obbligo di rivalsa.

 

Supponiamo ora il caso in cui il signor Marco, proprietario del locale commerciale sito al centro della città, debba versare, sempre a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, una somma di 10.000 euro al commerciante Lario. Il signor Marco, poichè non è titolare di partita iva e non può assumere la veste di sostituto d'imposta, non sarà obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto sulla cifra corrisposta. (art. 28, comma 1 del d.p.r. 600/1973)