Liquidazioni IVA periodiche
Liquidazioni IVA periodiche
Con riferimento alle operazioni attive effettuate e a quelle passive per le quali si è in possesso di idonea documentazione, gli imprenditori devono periodicamente rilevare la propria posizione IVA (a debito o a credito).
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse od ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta risultante dai registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti d’acquisto.
Esempio di liquidazione iva:
totale fatture emesse = imponibile 6.000,00 + IVA (20%) 1.200,00;
totale fatture acquisti = imponibile 5.000,00 + IVA (20%) 1.000,00;
IVA da versare = 1.200,00-1.000,00 = 200,00.
Qualora l’IVA a debito sia inferiore alla somma dell’IVA a credito, la differenza può essere utilizzata per compensare le posizioni debitorie dei periodi successivi.
Esempio di liquidazione iva:
totale fatture emesse = imponibile 4.000,00+ IVA(20%) 800,00;
totale fatture acquisti = imponibile 6.000,00+ IVA(20%) 1.200,00;
IVA a credito da riportare al periodo successivo =1.200,00-800,00=400,00.
Detrazione iva
In linea generale, il contribuente ha diritto a portare in detrazione (cioè a sottrarre dall’IVA dovuta) l’IVA relativa agli acquisti effettuati, purché siano soddisfatte determinate condizioni:
- è necessario che i beni o i servizi acquistati siano pertinenti o rilevanti rispetto all’attività esercitata dal contribuente
- è necessario che l’IVA sia esposta distintamente in fattura e che la stessa fattura sia stata registrata
- l’acquisto non deve rientrare nei casi di indetraibilità totale o parziale stabiliti dalla legge.
Termini per la liquidazione periodica dell'iva
La liquidazione periodica può essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale.
La periodicità mensile è quella prevista per la generalità dei soggetti passivi; i contribuenti, i cui ricavi nell’anno precedente non hanno superato i limiti di 309.874,14 euro per le attività di servizi o 516.456,90 euro per le altre attività, possono optare per la liquidazione trimestrale; l’opzione deve essere espressa a consuntivo, cioè in sede di dichiarazione IVA annuale, anche nel caso di inizio dell’attività
nel corso dell’anno.
Le annotazioni relative alle liquidazioni mensili e i versamenti, qualora risulti un’imposta a debito, devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui la liquidazione si riferisce; per es. il versamento dell’IVA per il mese di gennaio 2011 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011.
Quando il termine di versamento cade in giorno festivo o di sabato, il versamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo; per es. il 16 aprile 2011 cade di sabato, il versamento può avvenire regolarmente entro lunedì 18 aprile 2011.
I soggetti che optano per la liquidazione trimestrale devono effettuare le relative annotazioni e i versamenti, con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre cui la liquidazione si riferisce; es. il versamento dell’IVA del trimestre gennaio - febbraio - marzo deve avvenire entro il 16 maggio.
I versamenti dell’IVA vanno eseguiti utilizzando l’apposito modulo “F24” (che è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate).
Infine, il versamento dell’IVA non è dovuto se l’importo calcolato a debito nelle liquidazioni mensili o trimestrali non è superiore a 25,82 euro, in tal caso, il debito deve essere portato in avanti e computato nella liquidazione successiva. In sede di dichiarazione annuale, tale importo si riduce, infatti non è dovuto alcun versamento se l’importo a debito è inferiore a 10,33 euro (per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione diventa 10,00 euro).
Il DPR 435/2001 (regolamento sulle semplificazioni) ha previsto che i contribuenti, a decorrere dalle liquidazioni del 2002 (siano mensili o trimestrali), non sono più tenuti ad annotare gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta in una apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. Il contribuente dovrà però comunque essere in grado di fornire, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli elementi in base ai quali ha effettuato la liquidazione periodica.
Viene anche meno:
- l’obbligo di riportare nel registro degli acquisti il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale e portato in detrazione per l’anno successivo
- l’obbligo di effettuare l’annotazione degli estremi del versamento dell’imposta, relativa ai singoli periodi di liquidazione, sul registro delle fatture.