Modello Eas: finalità, obblighi e mancata presentazione.
Quali sono le finalità del modello EAS?
Nato per contrastare un uso distorto delle forme associative, da parte di soggetti che, sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d’impresa, praticando vere e proprie forme di elusione delle imposte, il suo obbiettivo è quello di consentire agli enti non commerciali di usufruire delle agevolazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e indirette.
Enti obbligati dalla comunicazione
La Circolare n.45/E chiarisce che la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del D.L. n.185/2008 (c.d. “Decreto anti – crisi”), è intesa riferirsi a:
- Enti privati non commerciali di tipo associativo, di cui all’articolo 148, comma 1, del DPR n.917/1986 (TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi;
- Enti privati associativi privilegiati, di cui all’articolo 148, commi 3,5,6 e7, del citato TUIR. Si tratta, in particolare, di Enti che si avvalgono del regime tributario agevolato sancito dall’articolo 148 del DPR n.917/1986 (TUIR) e dall’articolo 4, comma 4 sec. periodo e comma 6, del DPR n.633/1972 in materia di IVA, caratterizzati dalla registrazione all’Ufficio del Registro dei rispetti atti costitutivi e statuti (ovvero con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), oltreché comprensivi nei loro documenti delle clausole di cui al comma 8 del menzionato articolo 148 TUIR.
La Circolare precisa che i benefici fiscali di entrambe le tipologie di Enti (rispettivamente, la non tassazione delle entrate istituzionali e delle entrate decommercializzate) non potranno più essere applicati nel caso di mancato invio del Modello EAS entro il 15 dicembre 2009, ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione nel caso in cui, a decorrenza di tale data costitutiva, detto termine di 60 giorni scada successivamente al 15 dicembre 2009. Posta tale premessa circa la totalità degli Enti obbligati all’invio, la Circolare individua l’elenco degli Enti esonerati da tale adempimento, nonché di quelli che, per vigenti iscrizioni in Albi o Registri appartenenti alla Pubblica Amministrazione, saranno obbligati ad una compilazione parziale del Modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Modalità e termini per la comunicazione
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
In particolare, la trasmissione potrà essere effettuata secondo una duplice modalità:
- direttamente dall’Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti);
- a mezzo di intermediari abilitati quali professionisti, associazioni di categoria, C.A.F.
Mancata presentazione del modello Eas
Un’associazione che non ha provveduto ad inviare il modello, non è soggetta ad una multa specifica legata al mancato adempimento quanto piuttosto al rischio concreto di uno scivolamento nel regime di “commercialità” prevalentemente delle operazioni svolte. Quindi le entrate di quote sociali e di attività nei confronti dei soci si presumono di natura commerciale con conseguenze in termini tributari (contributivi) in quanto se tali entrate dovessero essere prevalenti, tutta l’attività dell’associazione assumerebbe natura di tipo “commerciale” con la ricaduta nell’art. 149 del TUIR n. 917/1986 con ovvio assoggettamento alle dichiarazioni fiscali relative ed alle imposte (eventuali) connesse alle medesime dichiarazioni.