MONITORAGGIO FISCALE: Modulo RW, Trasferimenti all’estero - Disponibilità e possibilità di movimentazione - Esonero dalla compilazione del modulo RW
MONITORAGGIO FISCALE: Modulo RW, Trasferimenti all’estero - Disponibilità e possibilità di movimentazione - Esonero dalla compilazione del modulo RW
Modulo RW. Trasferimenti all’estero
Domanda
Le istruzioni al modulo RW della dichiarazione dei redditi precisano che per “trasferimenti” da indicare nella sezione III si intendo i movimenti:
- dall’estero verso l’Italia;
- dall’Italia verso l’estero;
- dall’estero sull’estero.
Nei trasferimenti dall’estero sull’estero devono essere ricompresi solo quelli in cui le attività sono trasferite da uno Stato estero all’altro oppure anche quelli relativi ad investimenti e disinvestimenti effettuati in uno stesso Stato?
Risposta
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda, oltre che le consistenze degli investimenti e le attività detenute all’estero al termine del periodo d’imposta, anche i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività.
La disciplina del monitoraggio fiscale, in sostanza, consente all’Amministrazione finanziaria di disporre di uno strumento idoneo a conoscere gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia e la loro effettiva collocazione all’estero.
Si tratta di indicare, in particolare, i trasferimenti effettuati dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche di eventuali disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.
In tale ottica, sono da ricomprendere nei trasferimenti dall’estero sull’estero sia quelli tra diversi Stati che quelli che avvengono nell’ambito del medesimo paese estero.
Modulo RW. Disponibilità e possibilità di movimentazione
Domanda
E’ ormai noto che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L’obbligo di monitoraggio è applicabile anche agli amministratori di società che hanno la possibilità di movimentare i conti correnti esteri della società?
Risposta
Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti.
Nella circolare n. 45/E del 2010 è stato chiarito che tale obbligo sussiste esclusivamente qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.
E’ da ritenersi esclusa, in sostanza, l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. E’ il caso, ad esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.
Esonero dalla compilazione del modulo RW
Domanda
L’esonero dalla compilazione del modulo RW previsto per i lavoratori frontalieri riguarda anche eventuali disponibilità precedenti all’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa sempre che siano detenute nello stato ove viene svolta tale attività?
Risposta
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo dell’esonero, esso si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui per il lavoratore si è realizzata la condizione soggettiva di “frontaliere”. A tal fine, come chiarito nella risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010, è necessario che il contribuente svolga tale attività alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento e che in ogni caso l’attività lavorativa sia stata prestata all’estero per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco del medesimo anno, anche se non in maniera ininterrotta.