Novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 18/2010

15.06.2011 18:17

Novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 18/2010


La Direttiva n. 2008/8/CE, del 12 febbraio 2008 ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE, del 28 novembre 2006 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e sono state recepite nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n. 18.


Le principali novità introdotte (Circolare Agenzia delle Entrate n. 58/2009) possono essere così sintetizzate:


1. Modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore, al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore


2. Conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione sia per le prestazioni rese a soggetti passivi, che a privati consumatori) concernenti:

  • le prestazioni di servizi relativi ad immobili
  • le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
  • le prestazioni di trasporto passeggeri


3. Introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto


4. Conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a prestazioni di servizi:

 

  • di intermediazione
  • di trasporto di beni
  • relative a beni mobili materiali
  • di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici


5. Introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, resa a privati consumatori


6. Ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano considerati tali anche:

 

  • gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno dall’articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale
  • gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA


7. Generalizzazione del principio in base al quale, il committente nazionale soggetto passivo, provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia.