Nuova misura delle sanzioni in caso di accertamento con adesione

22.06.2011 12:25

Nuova misura delle sanzioni in caso di accertamento con adesione

Domanda
Le disposizioni contenute nella recente legge di stabilità (art.1, comma 18) che modificano la misura delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 218 del 1997 da un quarto ad un terzo, in base alle previsioni di cui al comma 20 del medesimo art. 1 della legge, trovano applicazione “agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio”. Si chiede se in tale locuzione vi rientrino anche i Processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ovvero, in caso di esclusione dei citati atti, quando per questi entri in vigore la modifica delle sanzioni.

 


Risposta
Viene chiesto di sapere quale sia la decorrenza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 18, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in particolare laddove, viste le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997 ed il rinvio allo stesso, contenuto nell’art. 5-bis del medesimo decreto, è previsto l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni applicabili alle violazioni concernenti i tributi assoggettati ad accertamento con adesione, nel caso in cui tale procedimento sia innescato da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza.


A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2011, infatti, a decorrere dal 1º febbraio 2011, in caso di adesione all’accertamento o di rinuncia all’impugnazione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicheranno nella misura di un terzo, ricorrendone i presupposti, del minimo previsto dalla legge.


Per l’esplicito rinvio contenuto sia nell’art. 5, comma 1-bis che nell’art. 5-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, in base ai quali in caso di adesione ai contenuti dell’invito a comparire o nel caso di processo verbale di constatazione, le sanzioni di cui al quinto comma dell’art. 2 sono ridotte alla metà, a decorrere dall’ 1 febbraio 2011 risulterà modificata la misura delle sanzioni anche per tali adesioni.
Il comma 21 dell’ art. 1 della legge di stabilità 2011 contiene una disposizione volta a disciplinare la fase transitoria di passaggio all’attuale regime introdotto dal comma 18 dello stesso art. 1, che ne prevede l’applicazione a decorrere dal 1º febbraio 2011, con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.


Le previsioni dell’art. 1, comma 20, delle legge di stabilità non trovano applicazione relativamente ai processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, così come in relazione a quelli emessi dall’Agenzia delle entrate. La previsione è, bensì, applicabile nei casi di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, relativamente all’atto di definizione dell’accertamento parziale conseguente.

 

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