Nuove sanzioni negli istituti deflativi del contenzioso
30.03.2011 10:19
Riduzione dei benefici per il contribuente negli istituti deflativi del contenzioso e accertamento parziale
- La Legge di stabilità 2011 prevede una riduzione degli effetti premiali derivanti dagli istituti deflativi del contenzioso, schematizzata nella seguente tabella:
ISTITUTO | IMPORTI PRECEDENTI | NUOVI IMPORTI |
Ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), |
a seconda della tipologia di ravvedimento: 1/12 – 1/10 del minimo |
a seconda della tipologia di ravvedimento: 1/10 – 1/8 del minimo |
Adesione ai “PVC” (art. 5-bis del DLgs. 218/97) e l’adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5 co. 1-bis del DLgs. 218/97) |
1/8 del minimo | 1/6 del minimo |
Accertamento con adesione (artt. 2 e 3 del DLgs. 218/97) |
1/4 del minimo | 1/3 del minimo |
Acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) |
1/4 del minimo | 1/3 del minimo |
C.d. “acquiescenza rinforzata” (art. 15 co. 2- bis del DLgs. 218/97) |
1/8 del minimo | 1/6 dell’irrogato |
Definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97) |
1/4 del minimo | 1/3 del minimo |
Conciliazione giudiziale | 1/3 delle sanzioni irrogabili |
40% delle sanzioni irrogabili in rapporto al tributo risultante dalla conciliazione |
Ricordiamo, infine, che le modifiche riportate nella tabella precedente si applicano, in generale, a partire dall’1.2.2011 mentre per le violazioni commesse e gli atti emanati prima di tale data, restano quindi ferme le disposizioni precedenti.