Obbligo di comunicazione nel caso di operazioni effettuate nei confronti di privati
Obbligo di comunicazione nel caso di operazioni effettuate nei confronti di privati
Domanda
Per operazioni soggette all’obbligo della fatturazione oggetto di comunicazione dall’anno 2010 si intendono anche quelle effettuate nei confronti di privati se poste in essere da soggetti diversi da commercianti al minuto?
Risposta
Il punto 2.1 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010 prevede, ai fini della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il superamento di due differenti soglie, rispettivamente di 3.000 euro e di 3.600 euro, a seconda che l’operazione rilevante IVA sia o meno soggetta all’obbligo di emissione della fattura.
Il successivo 2.3, per il periodo d’imposta 2010, prevede una deroga espressa rispetto a quanto disposto dai precedenti punti 2.1 e 2.2, elevando l’importo previsto a venticinquemila euro e limitando la comunicazione alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Il suddetto 2.3, inoltre, a differenza del precedente 2.1 non stabilisce ulteriori soglie per i soggetti privati.
Ciò posto, si ritiene, che la comunicazione deve essere sempre effettuata nelle ipotesi in cui si verifica l’obbligo di emissione della fattura.