Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10 D.Lgs. 74/2000.

29.04.2011 17:08

Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10 D.Lgs. 74/2000.

Normativa e reo

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

 

Sanzioni e norme
Reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l'arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio.

 

Note
È un reato di evento: è punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi.
Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso su definito) non è prevista alcuna soglia di punibilità.