Opzione della cedolare secca in sede di dichiarazione
Opzione della cedolare secca in sede di dichiarazione
Opzione in sede di dichiarazione – Registrazione intervenuta prima del 7 aprile 2011
Il regime della cedolare secca può essere applicato a partire dal periodo d’imposta 2011 e, in particolare, può essere applicato ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione prima del 7 aprile 2011. L’imposta di registro e l’imposta di bollo già versate, per espressa previsione del decreto legislativo, non possono comunque essere rimborsate.
Per questi contratti, per i quali sia già stata effettuata, ove richiesta, la registrazione del contratto o sia stata già corrisposta l’imposta di registro dovuta per la risoluzione del contratto, non devono essere presentate opzioni per la cedolare secca, né in via telematica, né presso l’ufficio, e l’eventuale applicazione del nuovo regime di tassazione può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011 .
Ciò presuppone, naturalmente, che sia stato versato nell’anno 2011 l’acconto della cedolare secca per il medesimo anno, ove dovuto.
Il medesimo criterio è applicabile anche alle proroghe dei contratti intervenute prima del 7 aprile 2011 e per le quali alla predetta data sia già stato eseguito il versamento dell’imposta di registro. Anche in questo caso il contribuente può avvalersi della cedolare secca direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
L’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi 2011), può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire per l’annualità decorrente dall’anno 2011.
L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse.
Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello 69.
Esempio n. 10
Contratto di durata quadriennale 1° aprile 2010 - 31 marzo 2014; scadenza prima annualità 31 marzo 2011; decorrenza seconda annualità 1° aprile 2011.
L’applicazione della cedolare secca in sede dichiarazione redditi 2012 per i redditi 2011 può riguardare:
> entrambe le annualità,
- canoni relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2011, riferiti alla annualità scaduta il 31 marzo 2011,
- canoni relativi al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2011, relativi alla annualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012;
> oppure una sola delle due annualità,
- i soli canoni relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2011, riferiti alla annualità scaduta il 31 marzo 2011,
- i soli canoni relativi al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2011, relativi alla annualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012.
Se l’opzione è riferita anche ai canoni relativi alla annualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, dovranno essere assoggettati a cedolare secca anche i canoni 1° gennaio - 31 marzo 2012, in quanto l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi riguarda l’intera annualità contrattuale, compresa quindi la parte dell’annualità ricadente nel successivo periodo d'imposta.
Per l’annualità decorrente dal 1° aprile 2012 (annualità 1° aprile 2012 - 31 marzo 2013), l’opzione per la applicazione della cedolare secca deve, invece, essere espressa con il modello 69, entro il termine di pagamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la residua durata del contratto.
Opzione in sede di registrazione del contratto – Registrazione a partire dal 7 aprile 2011
Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata nei modi ordinari, vale a dire in sede di registrazione del contratto con il modello Siria, ove ne ricorrano i presupposti, o con il modello 69 (cfr punto 6.3 del Provvedimento).
L’opzione esercitata in sede di registrazione esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Anche per le proroghe dei contratti per le quali il termine per il versamento dell’imposta di registro non è ancora decorso alla data del 7 aprile, l’applicazione della cedolare secca è subordinata all’esercizio dell’opzione, ma è necessario utilizzare esclusivamente il modello 69, come previsto, in linea generale, in caso di opzione esercitata in sede di proroga.
L’opzione può essere espressa anche in sede di risoluzione del contratto e comporta la non applicazione dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione.
L’opzione deve essere esercitata con il modello 69 per i contratti risolti per i quali alla data del 7 aprile non sia ancora scaduto il termine per il versamento dell’imposta di registro e per i contratti risolti successivamente a tale data.
Opzione in sede di registrazione del contratto – Termini di registrazione in scadenza entro il 6 giugno 2011
Il Provvedimento, per agevolare l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca in sede di prima applicazione della norma, ha disposto al punto 6.4 che per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, la registrazione, con eventuale esercizio dell’opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011.
I medesimi termini di registrazione e di esercizio dell’opzione devono essere riferiti anche alle proroghe per le quali il termine di pagamento dell’imposta di registro scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011.
Si precisa che anche i soggetti che non esercitano l’opzione per il regime della cedolare secca, possono effettuare entro il 6 giugno 2011, i versamenti dell’imposta di registro relativi alle annualità successive alla stipula del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, sempreché i relativi termini di pagamento scadano tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011.
Quanto previsto in caso di proroga è applicabile anche per la risoluzione anticipata del contratto. Pertanto, nel caso in cui i termini di pagamento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione scadano in tale periodo, il termine di pagamento dell’imposta di registro, e conseguentemente di esercizio dell’opzione, si deve ritenere che scada a tale ultima data.
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