Posticipazione della registrazione delle operazioni attive, per gli esercenti attività di autotrasporto di cui all’art. 74, quarto comma

18.06.2011 15:10

Posticipazione della registrazione delle operazioni attive, per gli esercenti attività di autotrasporto di cui all’art. 74, quarto comma

a) Quesito
Il comma 102 dell’articolo 1 legge sulla finanziaria espressamente regolamenta il trattamento da riservare, nel passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi, alle operazioni ad esigibilità differita.
Il citato comma, infatti, prevede che nella dichiarazione annuale IVA relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata (con ciò significando che l’applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rinuncia al differimento dell’esigibilità).
Al riguardo si chiede di sapere come debbano comportarsi gli autotrasportatori di cose per conto terzi che si avvalgono delle disposizioni dell’articolo 74, quarto comma, ultimo periodo, del citato d.P.R. n. 633.


Risposta
Gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’apposito albo per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti del medesimo committente possono emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre; inoltre, le fatture emesse possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.


Ciò comporta che i soggetti che applicano tale particolare modalità di emissione ed annotazione delle fatture potrebbero trovarsi ad emettere fatture con addebito dell’imposta e registrarle nell’anno in cui avviene il passaggio al regime dei minimi, anche se avendo optato per tale regime sarebbero esonerati dagli obblighi contabili e documentali previsti in materia di imposta sul valore aggiunto e non potrebbero esercitare il diritto di rivalsa.


In proposito si ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria specifica, debba trovare applicazione analogica il principio contenuto nel comma 102 secondo cui “nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.


In considerazione del fatto che, a partire dal 2008, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta e conservazione dei registri IVA, nonché della presentazione della relativa dichiarazione si ritiene che gli autotrasportatori per conto terzi siano tenuti ad emettere ed annotare nei registri IVA tutte le fatture relative alle prestazioni rese nel 2007, entro il 31 dicembre 2007 e versare l’imposta risultante dalla liquidazione entro il 16 febbraio 2008.

 

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