Presentazione del modello di dichiarazione senza indicazione dell’opzione per il regime dei minimi
Presentazione del modello di dichiarazione senza indicazione dell’opzione per il regime dei minimi
a) Quesito
Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che non hanno manifestato la scelta per il regime dei minimi, è possibile porre in atto il comportamento concludente e comunicarla successivamente?Trattandosi di regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti, l’indicazione nel modello AA9 di un volume d’affari presunto inferiore alla soglia dovrebbe consentire l’ingresso anche se non è stata barrata l’apposita casella contenuta nel modello di inizio attività.
Risposta
Il comma 98 prevede espressamente che: “Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99”.
Il tenore letterale della norma non lascia dubbi in merito alla necessità per i contribuenti che iniziano l’attività di comunicare il possesso dei requisiti per il regime dei contribuenti minimi tramite il modello AA9.
Al riguardo con la circolare n. 73/E del 2007 l’Agenzia ha chiarito che “Fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che ne consentono l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l’attuale modello AA9/8, barrando nel “quadro B” la casella denominata “Contribuenti minori”. Tale formalità, assolta con la compilazione dei modelli AA9/8 presentati a partire dal 1° gennaio 2008, consente di accedere immediatamente al regime in commento”.
Tuttavia, si ritiene che qualora i contribuenti non abbiano provveduto a barrare l’indicata casella del quadro B, pur volendo applicare fin dall’inizio dell’attività il regime dei contribuenti minimi, potranno nei successivi trenta giorni rettificare l’originaria dichiarazione recandosi direttamente presso l’ufficio competente.
In ogni caso, ai fini della determinazione del regime applicabile varrà il principio del comportamento concludente. Tuttavia, se il contribuente non ha provveduto a comunicare l’opzione per il regime dei minimi con la dichiarazione di inizio attività o con la successiva rettifica sarà assoggettato alla sanzione prevista dall’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
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