Prestazioni di servizi intracomunitarie

15.06.2011 18:21

Prestazioni di servizi intracomunitarie


Le prestazioni di servizi intracomunitari si considerano effettuati all’atto del pagamento del corrispettivo, mentre le prestazioni intracomunitarie effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno, e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.


Le prestazioni di servizi intracomunitarie sono non imponibili in Italia quando:

  • i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti identificati ai fin IVA nei rispettivi territori comunitari
  • il servizio è stato reso dall’operatore residente su incarico di un soggetto residente in altro stato membro.

 

Chi ha effettuato una prestazione di servizi intracomunitaria non imponibile deve emettere una fattura senza imposta, con l’indicazione:

  •   della norma che dispone la non imponibilità dell’operazione
  •   del numero di identificazione IVA attribuito al committente UE

 

Tali fatture devono essere annotate, distintamente dalle altre, entro 15 giorni dalla consegna o spedizione, nel registro delle fatture emesse.


Le prestazioni di servizi intracomunitarie sono imponibili in Italia quando:

  •   i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti identificati ai fin IVA nei rispettivi territori comunitari
  •   il servizio è stato reso dall’operatore comunitario su incarico del soggetto passivo italiano.

 

Per i servizi intracomunitari imponibili in Italia, la fattura senza imposta, emessa dal cedente UE, deve essere numerata dal committente italiano e integrata indicando gli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché l’ammontare dell’imposta.
Tali fatture devono essere annotate, distintamente dalle altre, sia:

  • nel registro delle fatture emesse: entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma non oltre 15 giorni dal ricevimento (e comunque con riferimento al medesimo mese di ricevimento)
  •   che nel registro degli acquisti: entro il mese successivo al ricevimento e comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture emesse.

 

Se manca uno dei presupposti su evidenziati, in particolare se tra i soggetti coinvolti vi sono privati, non si è in presenza di un’operazione intracomunitaria.