Previdenza complementare dei righi da E28 a E32

01.03.2011 18:00

Previdenza complementare indicata nei righi da E28 a E32


Art. 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR
Circolare 70 del 18.12.2007


Nei righi da E28 a E32 sono indicati, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

 

Dal 1° gennaio 2007, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, il limite di deducibilità ordinario è di euro 5.164,57 (sono stati eliminati il limite di deducibilità pari al 12% del reddito complessivo e, in presenza di redditi di lavoro dipendente, il limite del doppio della quota di TFR destinato alla previdenza complementare).


Alcune particolarità interessano:

 

- i lavoratori di prima occupazione (per i quali sono previste alcune agevolazioni);
- i soggetti iscritti ai fondi previdenziali per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario (deducibilità integrale dei contributi versati);
- i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di cui sono destinatari (per i quali valgono i vecchi limiti).


Ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto non solo di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, ma anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del TUIR, ovvero degli accantonamenti ai fondi “interni”, istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.


Gli eventuali contributi che non sono stati dedotti, compresi quelli eccedenti il limite di 5.164,57 euro, vanno comunicati, entro il 31/12 dell’anno successivo, alla forma pensionistica complementare di adesione, al fine di permettere al fondo di individuare la quota di prestazione che non dovrà essere tassata.


Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull’importo di cui si chiede la deduzione, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi in presenza di CUD 2010 2011 conguagliato, è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD 2011 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2011 (codice BD)


Nel rigo E28 sono indicati i contributi per i quali si chiede la deduzione nel limite di deducibilità ordinario di 5.164,57 euro. Si riportano di seguito i controlli da effettuare:

- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010 è riportato il codice 1, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nei punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o 52 e 53 CUD 2010, diminuiti dell’eventuale valore riportato al punto 57 del CUD 2011 e/o 56 del CUD 2010 (previdenza complementare per familiari a carico) desumibile dalle annotazioni del CUD;
- se nella casella 8 è riportato il codice A (presenza di diverse tipologie di fondi) è necessario fare riferimento alle annotazioni del CUD 2011 e/o CUD 2010.

 

Questo rigo deve essere compilato anche dai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto).


Nel rigo E29 sono indicati i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, ossia quei soggetti che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

 

A tali soggetti è consentita, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, la deduzione di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

 

Pertanto l’importo massimo annuale complessivamente deducibile a partire dal sesto anno successivo a quello di iscrizione alla forma pensionistica complementare è di euro 7.746,86.

 

Anche i dipendenti della pubblica amministrazione iscritti ad una forma pensionistica per la quale non rileva la qualifica di dipendente pubblico, se di prima occupazione, devono compilare questo rigo.

 

I lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione che sono iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari (ad esempio il fondo Espero) devono compilare il rigo E32 poiché in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 (la presenza di tre limiti di deducibilità: il 12% del reddito complessivo, 5.164,57 euro e il doppio del quota di TFR destinata ai fondi pensione) (Circolare 4 aprile 2008, n. 34).

 

I controlli da effettuarsi sul rigo E29 sono i seguenti:
- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quelli indicati ai punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o 52 e 53 del CUD 2010;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle annotazioni del CUD 2011 e/o CUD 2010.


Nel rigo E30 sono indicati i contributi versati da quei soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre interamente le somme versate.

 

I controlli da effettuarsi sul rigo E30 sono i seguenti:
- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010 è riportato il codice 2, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quelli indicati ai punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o 52 e 53 del CUD 2010;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle annotazioni del CUD 2011 e/o CUD 2010.


Nel rigo E31 sono indicati i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico come indicati nell’art. 12 del TUIR per la quota da questi non dedotta.

 

La deduzione spetta, infatti, prima di tutto alla persona a carico, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro, fino a capienza del reddito complessivo.

 

Se il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico. Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre dette somme eccedenti, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto del limite di 5.164,57 euro

.
Per quanto riguarda la comunicazione dei contributi non dedotti, l’informazione al fondo deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non è stato dedotto dal soggetto di cui questo è a carico.

 

Se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Ad esempio l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Se invece uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo dell'onere.

 

I controlli da effettuarsi sul rigo E31 sono i seguenti:
- verificare che sia compilato il punto 57 del CUD 2011 e/o 56 del CUD 2010 e che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nelle annotazioni al CUD.


Nel rigo E32 sono indicati i contributi versati dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

 

Come già sopra indicato, qualora i dipendenti pubblici si iscrivano a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E28.

 

I controlli da effettuarsi sul rigo E32 sono i seguenti:
- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010 è riportato il codice 4, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 3 corrispondano a quelli indicati ai punti 53 e 54 del CUD 2011 e/o 52 e 53 del CUD 2010 e che l’importo inserito nella colonna 2 corrisponda a quanto indicato nelle annotazioni al CUD (codice BD);
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle annotazioni del CUD 2011 o 2010.

 

Con la Risoluzione 9 gennaio 2007, n.1, punto 2, l’Amministrazione afferma che: “in assenza della compilazione del richiamato punto 8 (per errore o dimenticanza del sostituto), il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve ritenere che, non ricorrendo le ipotesi che consentono deroghe, valgono per le deduzioni dei contributi alle forme pensionistiche complementari i limiti ordinari.

 

In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell’importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i righi da E28 a E31, e colonna 3 per il rigo E32), con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.

 

Con la Circolare 21.04.2009 n. 18, quesito n.7, l’Amministrazione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente oltre al CUD presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza l’indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente.

 

  Visiona la guida completa per la compilazione del modello 730

 


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