Produttori agricoli e regime dei minimi

17.06.2011 11:50

Produttori agricoli e regime dei minimi

a) Quesito
I soggetti che applicano i regimi speciali per i produttori agricoli e per le attività agricole connesse ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, previsti rispettivamente dagli articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora le attività agricole svolte rientrano nei limiti previsti dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini IRPEF sono titolari di redditi fondiari e non di redditi d’impresa.
Non essendo, dunque, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sul reddito, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi per le altre attività di impresa, arte o professione esercitate?

 


Risposta
In considerazione della ratio sottesa all’introduzione del nuovo regime, che è quella di agevolare, sia sotto l’aspetto degli adempimenti che sotto quello del carico fiscale, contribuenti che esercitano attività economicamente marginali, si ritiene che i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti del menzionato articolo 32 del TUIR, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente svolte.


Nella menzionata ipotesi, i contribuenti assolvono agli adempimenti IVA previsti per i produttori agricoli secondo le disposizioni contenute negli articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e, ai fini IRPEF, sono tenuti a dichiarare il reddito fondiario mentre, relativamente alla ulteriore attività di impresa o di lavoro autonomo, potranno avvalersi del regime dei contribuenti minimi e assolvere ai relativi adempimenti analiticamente descritti nella circolare n. 73/E del 2007.


Ad esempio, il soggetto che, in aggiunta all’attività agricola assoggettata al regime di cui all’articolo 34, eserciti anche attività di riparazione autoveicoli, potrà avvalersi relativamente a quest’ultima del regime dei contribuenti minimi, qualora ne ricorrano i presupposti.


In nessun caso l’attività agricola, sia essa espressiva di reddito fondiario o di reddito d’impresa, potrà rientrare nel regime dei contribuenti minimi qualora sia assoggettata al regime speciale di cui ai più volte citati articoli 34 e 34-bis.


Resta inteso che le limitazioni conseguenti all’applicazione del regime speciale IVA non operano nell’eventualità che l’attività agricola venga trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni proprie del regime ordinario e non ai sensi degli articoli 34 e 34-bis. In tal caso il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare ( salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi per le altre attività di impresa eventualmente esercitate e per la restante attività agricola che ai fini dell’imposta sul reddito esprima reddito d’impresa compresa quella alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 56 bis del TUIR.


Si precisa, inoltre, che anche l’attività di agriturismo disciplinata dall’articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991 può essere attratta al regime dei minimi qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.


In ogni caso l’insieme delle attività assoggettate al regime dei contribuenti minimi dovrà essere valutata unitariamente ai fini della valutazione dei requisiti di accesso previsti al comma 96.

 

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