Quali imposte possono essere compensate con modello f24

30.04.2011 21:01

Quali imposte possono essere compensate con modello f24

 

In linea generale, tutte le imposte, per le quali risulta utilizzabile il modello F24, possono essere compensate con crediti risultanti dalle dichiarazioni.
Non possono essere utilizzati come crediti alcuni tributi/contributi non rilevabili dalle dichiarazioni, ad esempio, eventuali eccessi di versamento su codici tributo, relativi a richieste di pagamento dell'Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni.

 

A titolo esemplificativo, sono compensabili i seguenti debiti:

 

  • imposte sui redditi (Irpef, Ires) e ritenute alla fonte;
  • addizionali all'Irpef (regionale e comunale);
  • Iva;
  • Irap;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell'Iva;
  • interessi dovuti in caso di pagamento rateale;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi INAIL (per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali);
  • Ici.


A questi vanno aggiunte le altre entrate dello Stato individuate con decreto.


Tra queste, si evidenziano le somme dovute a seguito di:

 

  • accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
  • irrogazione sanzioni;
  • ravvedimento per il versamento delle sanzioni;
  • controllo automatico della dichiarazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).


Per essere compensabili i crediti devono emergere da una “dichiarazione o denuncia periodica”, e possonoessere utilizzati anche prima del  termine di scadenza di presentazione delle stesse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito (ad esempio un credito Iva relativo all'anno d'imposta 2009 può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2010).


A titolo esemplificativo, i crediti compensabili sono quelli emergenti:

  • dalle dichiarazioni contenute nel Modello Unico (Redditi, Iva, Irap, ecc.);
  • dalla dichiarazione Iva annuale presentata in forma autonoma;
  • dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
  • dalle denunce contributive;
  • dai crediti d'imposta per agevolazioni.

 

ATTENZIONE
A partire dal 1° gennaio 2010, la compensazione del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata, esclusivamente in via telematica, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di una apposita istanza da cui il credito emerge.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata (devono dunque presentarla in via autonoma).
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti abilitati (si tratta, principalmente, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai revisori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.

 

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