Quando non si applica il regime dei minimi: disapplicazione per opzione
Disapplicazione del regime dei minimi per opzione
Il contribuente può fuoriuscire dal regime semplificato dei minimi, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari.
L’opzione può avvenire tramite “comportamento concludente”, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.
L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.
L’opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.