Rateazione della cartella di pagamento
Rateazione della cartella di pagamento
I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito.
Occorre presentare domanda in carta libera, su appositi moduli predisposti da Equitalia, unitamente a idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le richieste inferiori a 5.000 euro è sufficiente un’autodichiarazione.
La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) che contengono anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.
Per le rateazioni di somme superiori a 50.000 euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, eccetera).
Per quanto riguarda i soli debiti nei confronti dell’Inps il contribuente può anche presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.
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Per poter concedere il beneficio, l’Agente della riscossione deve accertare l’esistenza della temporanea difficoltà. In tal senso, a titolo esemplificativo, sono state individuate le seguenti situazioni:
• carenza temporanea di liquidità finanziaria;
• stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali;
• trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
• contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi o contributi;
• precaria situazione reddituale.
A fronte della domanda di rateazione (che deve riguardare l’intero importo delle cartelle scadute), l’Agente della riscossione emette un provvedimento finale di accoglimento o di rigetto. In quest’ultimo caso il provvedimento è motivato ed è preceduto da un preavviso di rigetto contenente le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda.
Avverso il preavviso il debitore può presentare entro dieci giorni osservazioni scritte all’Agente della riscossione.
In caso di mancata presentazione di tali osservazioni, o in caso di rigetto delle stesse, l’Agente della riscossione notifica al debitore il provvedimento definitivo di diniego.