Rateazione imposte modello unico

13.04.2011 15:23

Rateazione imposte modello unico

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.


La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.


I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.


Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.


I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2011, ovvero entro il 18 luglio 2011 (il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.


La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2011 con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento ovvero entro il 1° agosto 2011 (il 31 luglio è domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,14 per cento.


Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

 

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO  INTERESSI %
1ª                16 giugno            0,00                18 luglio               0,00
2ª                30 giugno            0,16              1° agosto                0,13
3ª                1° agosto              0,49             31 agosto                0,46
4ª                31 agosto             0,82             30 settembre          0,79
5ª                30 settembre      1,15              31 ottobre                1,12
6ª                31 ottobre            1,48             30 novembre           1,45
7ª                30 novembre      1,81

 

 

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