Redditi esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile ai fini dell’accertamento sintetico

22.06.2011 12:43

Redditi esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile ai fini dell’accertamento sintetico

Domanda
In ordine alla prova contraria che il contribuente può opporre all’accertamento sintetico la norma fa riferimento ai redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla base imponibile. La nozione di reddito deve qui essere intesa in senso meramente fiscale o sarà possibile per il contribuente dimostrare anche il reddito reale finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali? (es. rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale ai soli fini fiscali)?

 


Risposta
Si conferma il riferimento al reale reddito finanziario disponibile; infatti nell’ultima parte della citata disposizione normativa si richiama espressamente tra le prove contrarie che possono essere prodotte il possesso di redditi esclusi “legalmente dalla formazione della base imponibile” (Es. la persona fisica titolare di un bene immobile di interesse storico/artistico dato in locazione è tenuto fiscalmente a dichiarare, quale reddito imponile, la sola rendita catastale e non il canone di locazione; ovviamente il canone effettivamente riscosso verrà preso in considerazione nell’ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica all’accertamento sintetico).

 

Alternatività tra accertamento sintetico e redditometro


Domanda
La nuova formulazione letterale dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 sembra porre una maggiore distinzione rispetto al passato fra accertamento sintetico e redditometro. Tradotto in pratica ciò vorrà dire che i due strumenti non potranno mai coesistere e che gli uffici dovranno effettuare a monte una scelta su quale delle due tipologie utilizzare per la rettifica del reddito delle persone fisiche?

 


Risposta
Si conferma l’alternatività tra i due strumenti accertativi uno basato sulla “somma delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” e l’altro fondato “sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza con
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze” di prossima emissione.
La scelta dello strumento da utilizzare non necessariamente deve essere effettuata a monte ma, in ragione della fattispecie concreta, potrà essere effettuata successivamente in base alle risultanze istruttorie.

 


Spesa per l’acquisto di un bene di natura patrimoniale sostenuta tramite finanziamento


Domanda
Qualora l’acquisto di un bene di natura patrimoniale avvenga tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) poiché il quarto comma dell’art. 38 parla di “spese sostenute nel corso del periodo d’imposta” si può fondatamente ritenere che in tali casi, ai fini dell’accertamento sintetico, rileveranno soltanto le quote o i canoni pagati nell’anno e non l’intero valore del bene?

 


Risposta
Si conferma che in presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) ai fini dell’accertamento sintetico, ex art. 38, IV comma, D.P.R. n. 600 del 1973 rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell’anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d’imposta esaminato.

 

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