Registro dei corrispettivi

15.06.2011 17:36

Registro dei corrispettivi


Il registro dei corrispettivi deve essere tenuto dai commercianti al minuto e dagli altri soggetti ad essi assimilati, che, come detto in precedenza, non emettono fattura, se non a richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, e certificano i corrispettivi con ricevute fiscali e scontrini fiscali.


Nel registro dei corrispettivi deve essere indicato l’ammontare globale dei corrispettivi relativi a tutte le operazioni effettuate in ciascun giorno (il totale degli scontrini del giorno è rilevabile dallo scontrino di chiusura giornaliera e il totale delle ricevute fiscali del giorno deve essere conteggiato rilevando i dati dalle copie dei documenti emessi) entro il giorno successivo non festivo.


Qualora il registro dei corrispettivi sia tenuto in un luogo diverso da quello di svolgimento dell’attività di vendita, i commercianti al minuto devono riportare le indicazioni previste per il registro stesso in un registro prima nota corrispettivi tenuto presso il punto o i punti vendita.


È richiesta, in ogni caso, l’indicazione distinta dei seguenti dati:

 

  • importi imponibili (comprensivi dell’imposta e suddivisi per aliquota applicabile)
  • importi non imponibili
  • importi esenti.


Per completezza ricordiamo che l’articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 ha previsto l’abrogazione dei commi da 33 a 37-ter dell’art. 37 del Decreto Legge n. 223/2006 che avevano previsto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano attività commerciale al minuto, e assimilate.