Registro delle fatture emesse
Registro delle fatture emesse
Il registro delle fatture emesse è obbligatorio per la generalità dei soggetti, salvo alcune eccezioni (es. i commercianti al minuto, nel caso in cui tengano il registro dei corrispettivi).
Nel registro, le fatture emesse devono essere annotate nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla loro data di emissione, inoltre per ciascuna fattura occorre indicare il numero progressivo, la data di emissione, le generalità del cliente, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’IVA divisa per aliquote e in mancanza la norma di esclusione/esenzione.
L’obbligo di annotare le fatture emesse con riferimento alla data di emissione assume rilevanza ai fini della liquidazione periodica dell’IVA, infatti la data del documento è prevalente rispetto alla registrazione che può avvenire anche in data successiva.
Il termine di registrazione varia in base al sistema di fatturazione adottato:
- le fatture immediate devono essere annotate entro 15 giorni dalla data di emissione (per es. una fattura datata 25 gennaio 2011 deve essere registrata entro il 9 febbraio 2011, ma il documento rientra nella liquidazione IVA del mese di gennaio)
- le fatture differite devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. In questo caso l’IVA a debito partecipa però alla liquidazione del mese nel quale è avvenuta la consegna dei beni (es. una fattura differita datata 12 febbraio 2011 - relativa alle consegne effettuate nel mese di gennaio - può essere registrata entro il 15 di febbraio, ma deve essere conteggiata ai fini della liquidazione IVA del mese di gennaio, mese della consegna dei beni). Per evitare errori, è consigliabile quindi emettere le fatture differite sempre entro l’ultimo giorno del mese.
Va comunque considerata valida la disposizione di carattere generale per cui, quando la registrazione è effettuata con sistemi informatici, è considerata regolare se avviene su supporto magnetico entro 60 giorni dall’operazione (mantenendo però l’inclusione delle fatture nella liquidazione relativa alla loro data di emissione).