Regolarizzazione degli adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con effetto dal periodo di imposta in corso
Regolarizzazione degli adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con effetto dal periodo di imposta in corso
D. Un contribuente che applica il regime dei minimi nel corso dell’anno solare consegue ricavi o compensi per un importo che il limite dei 30.000 euro di oltre il 50 per cento (cioè realizza ricavi o compensi per un importo superiore a 45.000 euro).
Nella circolare n. 7/E del 2008, si afferma che il soggetto deve scorporare l’IVA dai corrispettivi e adempiere ai versamenti dovuti, detraendo l’IVA sugli acquisti effettuati.
Si chiede se tale soggetto sia tenuto ad effettuare, sia pure in ritardo, i versamenti periodici dell’IVA, eventualmente usufruendo del ravvedimento operoso per quelli i cui termini sono già scaduti, oppure se deve versare l’IVA dovuta solo a saldo, senza alcun ravvedimento.
R. L’articolo 1, comma 111, della legge finanziaria per il 2008, nel caso di cessazione dal regime dei minimi con effetto immediato per effetto del superamento del limite dei ricavi o compensi di oltre il 50 per cento, dispone che “sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei suddetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo.”
Per i ricavi o compensi conseguiti dopo il superamento di oltre il 50 per cento del predetto limite, quindi, il contribuente dovrà sicuramente addebitare l’imposta in fattura al cessionario o committente.
Per i ricavi o compensi in relazione ai quali, in applicazione delle disposizioni sul regime dei contribuenti minimi, non ha addebitato l’imposta in fattura, il contribuente dovrà determinare la stessa mediate scorporo dal corrispettivo indicato nella fattura medesima.
L’articolo 8 del D.M. 2 gennaio 2008 disciplina in dettaglio gli obblighi che conseguono nella fattispecie.
Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, detta disposizione prevede che il contribuente:
1) deve istituire i registri IVA entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui e' stato superato il predetto limite;
2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente, deve adempiere agli obblighi ordinariamente previsti. Pertanto, il contribuente deve effettuare la liquidazione periodica dell’imposta relativa al periodo (mese o trimestre) ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e quelle dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini ordinari;
3) deve presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all'anno in cui e' stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti, versando l'imposta a saldo entro il termine ordinariamente previsto;
4) deve annotare nei registri IVA i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. I dati relativi alle predette operazioni, attive e passive, devono essere riepilogati sia nella comunicazione dati che nella dichiarazione annuale ai fini dell’IVA.
L'imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, determinata mediate scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della determinazione dell’imposta da versare a saldo, nei termini ordinari.
Il contribuente, quindi, non è tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha superato il limite di ricavi previsto dalla norma, ma deve tenere conto dell’imposta, a debito o a credito, derivante dalle operazioni assoggettate al regime dei minimi solo in sede di determinazione dell’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi.
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