Revoca dell’opzione per il regime delle nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo
Revoca dell’opzione per il regime delle nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo
a) Quesito
Con la circolare n. 73/E del 2007 l’Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno optato per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono scegliere di applicare il regime dei contribuenti minimi anche se non è ancora decorso il triennio previsto dal menzionato articolo 13.
Si chiede di sapere con quali modalità detti soggetti devono effettuare l’opzione per il regime dei contribuenti minimi.
Risposta
I contribuenti di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 hanno l’onere di comunicare all’Amministrazione finanziaria la revoca dell’opzione per il regime agevolato “… dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate” tramite il modello AA9; in tal senso dispone il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2001 (punto 2.2) adottato in attuazione del comma 9 del citato articolo 13 della legge n. 388 del 2000.
Tuttavia, i medesimi soggetti, qualora intendano accedere al regime dei contribuenti minimi possono farlo esclusivamente tramite “comportamento concludente”, non essendo tenuti ad effettuare alcuna comunicazione.
Pertanto, fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che ne consentono l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti che intendono transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo al regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l’attuale modello AA9/8, barrando nel “quadro B” solo la casella relativa alla revoca del regime.
Si precisa, infine, che qualora detti soggetti avessero scelto il regime ordinario per l’anno 2008 non saranno tenuti a permanervi per almeno un triennio, ma potranno scegliere per il 2009 di transitare nel regime dei contribuenti minimi, ricorrendone i presupposti, secondo quanto disposto dal comma 116 e chiarito al punto 2.4.1 della circolare n. 73/E del 2007.
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