Ricevuta fiscale e scontrino fiscale
Ricevuta fiscale e scontrino fiscale
Soggetti obbligati alla emissione della ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
I soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (commercianti al minuto), in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante o che prestano servizi in locali aperti al pubblico (es. alberghi, ristoranti, bar, parrucchieri) e, più in generale, i soggetti che si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato consumatore (es. falegnami ed altre categorie di artigiani) non devono emettere fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente; essi sono invece obbligati a documentare i corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività attraverso due diversi documenti: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.
La scelta tra lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale è totalmente discrezionale e non è subordinata all’espletamento di specifiche formalità. In sostanza, il contribuente può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta, sia dello scontrino ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell’altro documento per le ulteriori operazioni.
Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale
Le modalità di emissione e le caratteristiche della ricevuta fiscale sono state definite con un decreto ministeriale del 1993; esiste pertanto un unico modello di ricevuta utilizzabile da tutti i contribuenti interessati, utilizzabile anche come fattura. Se il documento assume la forma di fattura-ricevuta fiscale, è necessario indicare anche il numero progressivo attribuito ai fini IVA, gli estremi identificativi del cliente, l’aliquota dell’imposta, l’importo imponibile e l’ammontare dell’IVA. La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente ed assolve le medesime funzioni della fattura.
I modelli di ricevuta fiscale unificata sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze.
La ricevuta fiscale può, però, essere stampata in dimensioni e forme diverse e, in aggiunta ai dati obbligatori per legge, può contenere anche altri dati che rispondano ad esigenze gestionali dell’impresa (es. numero di telefono, fax, ecc.).
I dati obbligatori sono i seguenti:
• numerazione progressiva prestampata per anno solare attribuita dalla tipografia (è facoltativa invece, la numerazione da parte del contribuente)
• data di emissione
• dati identificativi dell’impresa emittente (ditta/ragione sociale, partita IVA, indirizzo del luogo di esercizio dell’attività e indirizzo del luogo in cui sono conservate le ricevute fiscali)
• natura, qualità e quantità dei beni venduti e dei servizi prestati
• ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di IVA.
La ricevuta deve essere emessa in duplice copia al momento della ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte. Il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla ricevuta fiscale.
Nel caso di acconti incassati prima dell’ultimazione della prestazione (es. acconti incassati dal falegname prima della consegna del lavoro finito), deve essere rilasciata nel momento dell’incasso una ricevuta fiscale pari all’anticipo.
Nel caso di prestazioni ultimate ma non ancora determinate nel corrispettivo e comunque quando il pagamento non è ancora avvenuto, va rilasciata una ricevuta o scontrino provvisori.
Diversamente dalla ricevuta fiscale esistono diverse forme di scontrino fiscale a seconda del soggetto che lo emette; si hanno così:
• Scontrino per il commercio in locali aperti al pubblico o spacci interni
• Scontrini per il commercio ambulante
• Biglietto di trasporto
Scontrino per il commercio in locali aperti al pubblico o spacci interni - lo scontrino fiscale deve contenere:
• ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette
• partita IVA dell’esercente e ubicazione dell’esercizio
• dati contabili (corrispettivo comprensivo di IVA, eventuali sub-totali, eventuali sconti o rettifiche, totale dovuto)
• data, ora di emissione e numero progressivo
• numero di matricola dell’apparecchio e logotipo fiscale.
Scontrini per il commercio ambulante - lo scontrino per il commercio ambulante emesso tramite “registratore di cassa” deve contenere i dati previsti per il commercio in sede fissa, ma invece dell’ubicazione dell’esercizio devono essere riportati:
il numero di iscrizione dell’emittente nel registro degli esercenti il commercio per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per le attività ricettive (D.Lgs. n. 114/1998), mentre per le altre attività il numero e il luogo di iscrizione nel Registro delle Imprese (L. n. 112/1991; art. 17, D.M. 30.3.1992).
In alternativa è possibile emettere uno scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi.
Biglietto di trasporto - per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone (anche con bagagli o veicoli al seguito) il biglietto di trasporto sostituisce lo scontrino fiscale. Il biglietto deve contenere:
• ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette
• partita IVA dell’esercente e ubicazione dell’esercizio
• descrizione del trasporto e indicazione del corrispettivo (anche in codice alfanumerico preventivamente comunicato al competente Ufficio delle entrate ovvero con legenda stampata sul titolo)
• dati contabili (corrispettivo comprensivo di IVA, eventuali sub-totali, eventuali sconti o rettifiche, totale dovuto)
• data di emissione e numero progressivo.
Il biglietto di trasporto può essere costituito da un supporto con banda magnetica o microprocessore, anche programmabile (D.M. 30.6.1992).
Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.
Al termine della giornata lavorativa l’utente deve stampare, con apposito comando, lo scontrino di chiusura giornaliera, che riporta il totale dei corrispettivi del giorno nonché il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri. I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera indelebile nella “memoria fiscale” dell’apparecchio misuratore.
Lo scontrino fiscale, non manuale, deve essere emesso esclusivamente utilizzando gli speciali apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge. L’installazione fiscale dell’apparecchio deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.
Le procedure relative all’assistenza, la manutenzione e la revisione periodica dei misuratori fiscali sono demandate ad un provvedimento datato 28 luglio 2003 dell’Agenzia delle Entrate.
Tale provvedimento detta a capo degli utilizzatori di tali apparecchi una serie di adempimenti obbligatori:
• ogni misuratore deve essere dotato, oltre che del sigillo fiscale, anche di una targhetta di verificazione periodica (tale targhetta in fase di rimozione si distrugge)
• la periodicità della verifica del corretto funzionamento del misuratore. Nel caso in cui l’apparecchio sia nuovo, il controllo periodico viene effettuata, per la prima volta, contestualmente alla data di immissione in servizio, mentre nel caso in cui l’apparecchio sia già in funzione la verifica periodica è contestuale al controllo di conformità. In sede di verificazione periodica di misuratori provvisti di sigillo fiscale integro sarà compito del tecnico incaricato verificare la presenza regolare del sigillo fiscale con annessa inalterata garanzia di inaccessibilità agli organi interni e la permanenza o meno della conformità fiscale.
Tutte queste notizie sono annotate in un apposito libretto fiscale in dotazione con i misuratori.
Per quanto concerne i misuratori privi, per qualsiasi causa, di sigillo fiscale la verifica periodica è accompagnata da una dichiarazione resa dall’utente supportata da una conferma rilasciata da chi ha eseguito la riparazione.
Tale dichiarazione evidenzierà, tra l’altro, che il misuratore non ha subìto alterazioni nelle sue parti, descriverà gli interventi effettuati e il soggetto che li ha predisposti ed infine giustificherà le cause dell’assenza del sigillo fiscale.
Scontrino parlante
Dal 1° luglio 2007 tutti gli scontrini che vengono rilasciati dai farmacisti riportano anche il codice fiscale dell’assistito con lo scontrino parlante. La Finanziaria 2007 ha infatti stabilito che la detrazione dei medicinali sia subordinata al possesso del cosiddetto scontrino parlante, in cui dovranno essere specificati non solo la natura, qualità e quantità del bene, ma anche il codice fiscale del destinatario. In realtà, lo scontrino parlante non è una nuova tipologia di scontrino, ma in aderenza alle disposizioni normative della L. 269/2007, è data la possibilità di detrazione delle spese sostenute per i medicinali, esclusivamente se lo scontrino attestante tali spese, riporti anche il codice fiscale dell’assistito.
Una novità da segnalare è stata prevista dalla Finanziaria per il 2008, in base alla quale, con decorrenza 1° gennaio 2008, gli esercizi commerciali possono essere chiusi, quale pena accessoria, dopo l’accertamento della mancata emissione dello scontrino e ricevuta fiscale. In particolare il Decreto Legislativo 471/1997, dopo le modifiche apportate, determina che, qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, venga disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Tale sospensione è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.