Rigo RP29 Contributi a deducibilità ordinaria

13.04.2011 20:26

Rigo RP29 Contributi a deducibilità ordinaria


Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro (nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro). In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionisticheù individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 o nei punti 52 e 53 del CUD 2010 se è indicato il codice “1” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo RP33 seguendo le relative istruzioni).


Colonna 1: indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2011 o al punto 52 del CUD 2010, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 57 del CUD 2011 o punto 56 del CUD 2010 compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 53 del CUD 2011 o del punto 52 del CUD 2010 diminuito dell’importo, desumibile dalle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente.


Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:
1) calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione: punto 54 del CUD 2011 e/o punto 53 del CUD 2010 + somme versate alle forme pensionistiche individuali
2) calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria: 5.164,57 – l’importo di colonna 1

 

 

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