Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale

14.04.2011 11:22

Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale


Per l’abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.


Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze contraddistinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB.


La deduzione per l’abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
1. se l’abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell’attività di impresa o dell’arte e professione, la deduzione spettante deve essere ridotta del 50 per cento;
2. se nel corso dell’anno è variata la percentuale di possesso relativa all’abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB;
3. se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, deve essere considerata solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principale, riportare la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale;
4. in caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell’anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale;
5. se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale ed una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.


La deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

 

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