Rigo RP1 Spese sanitarie

13.04.2011 19:16

Rigo RP1 Spese sanitarie


Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).


Colonna 2: indicare l’importo delle spese sanitarie, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (da riportare, invece, a colonna 1), sostenute per:
 prestazioni chirurgiche;
 analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
 prestazioni specialistiche;
 acquisto o affitto di protesi sanitarie;
 prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
 ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo RP27);
 acquisto di medicinali;
 spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
 spese relative al trapianto di organi;
 importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
 assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
 prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
 prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.


Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.


Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.


Colonna 1: Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione della presente colonna è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).


Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della
propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
 nella colonna 1 del rigo RP1 l’importo totale di tali spese;
 nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.


Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11 sopra citata, si deve procedere
come segue:
1) ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

 

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