Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali

13.04.2011 20:13

Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali


Indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
I contribuenti che hanno aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117, deducono i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi, per la cui disciplina si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Qualora l’importo di tali contributi ecceda il reddito così determinato, la parte eccedente può essere portata in deduzione quale onere deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, e pertanto va indicata nel presente rigo.


Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2010 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile
la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.
Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

 

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