Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge

13.04.2011 20:16

Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge


Indicare:
- nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
- nella colonna 2 l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.


Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.


È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

 

 

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