Rimborso del credito IVA infrannuale

15.06.2011 18:06

Rimborso del credito IVA infrannuale


Il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno può essere chiesto a rimborso o compensato quando sia di importo superiore a 2.582,28 euro e si verifica almeno una delle seguenti condizioni (art. 38 bis DPR 633/72):

 

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, tale possibilità è stata estesa anche ai subappaltatori in seguito all’introduzione del regime del reverse-charge
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo si precisa che tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007)
  • soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente.


In presenza di un credito IVA maturato nel trimestre il contribuente potrà quindi:

 

  • se non rientra nelle casistiche sopra descritte, portare il credito in detrazione per il periodo successivo
  • se rientra in almeno una delle casistiche sopra esposte:
  1. chiederne il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito, l’apposito modello (Modello IVA TR) approvato dall’Agenzia delle Entrate
  2. utilizzare il credito chiesto in compensazione direttamente sui modelli di pagamento F24.


Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19/03/2009, è stata approvata la nuova versione del modello “IVA TR” necessario per la richiesta del rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, e quindi:

 

  • entro il 30 aprile per il primo trimestre
  • entro il 31 luglio per il secondo trimestre
  • entro il 31 ottobre per il terzo trimestre.


Tra le altre cose il modello permette di evidenziare, quale causa di rimborso, il regime del reverse charge nel settore dell’edilizia e di indicare i soggetti non residenti quali presentatori del modello di rimborso o di utilizzo in compensazione dell’eccedenza detraibile del trimestre, anche in assenza degli altri presupposti.


Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto l’obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale, a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, e scadenti quindi il 31 luglio 2008.


Il modello deve quindi essere ora presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (per i periodi precedenti erano invece ammesse la presentazione diretta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite lettera raccomandata).


La Legge 296/2006 ha aggiunto all’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 9 che prevede la possibilità di individuare, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, categorie di contribuenti per i quali i rimborsi annuali ed infrannuali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.


Al riguardo, il decreto del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, ha individuato quale categoria che può usufruire del “rimborso accelerato” quella degli operatori economici che svolgono le attività rientranti nella classificazione delle attività economiche ATECO200730 24.43.00 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati), per i quali sussistano i presupposti
di cui all’articolo 30 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. (30) Dal 1° gennaio 2008 è in uso la nuova classificazione delle attività economiche denominato ATECO 2007 che sostituisce la precedente classificazione ATECOFIN 2004.


Ricordiamo che i primi soggetti individuati, tramite il decreto del 22 marzo 2007, a poter beneficiare della nuova corsia preferenziale sono stati i subappaltatori che operano nel settore edile e che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).


Il decreto 25 maggio 2007 ha poi esteso ulteriormente l’ambito di applicazione della normativa, ai contribuenti che effettuano l’attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, individuati dal codice di classificazione delle attività economiche ATECO 38.31.10 e 38.32.10 (cosiddetti “ferrosi”).


Per tutte le categorie di soggetti interessati al “rimborso accelerato” vale quanto previsto dal decreto del 22 marzo 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede come i contribuenti possano usufruire del nuovo canale privilegiato nell’ottenimento dei rimborsi unicamente quando soddisfano, al momento della richiesta, tutte le seguenti condizioni:

 

  • esercizio dell’attività da almeno tre anni
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro, in caso di rimborso annuale, e a 3.000 euro, in caso di rimborso trimestrale
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.


Dal punto di vista operativo, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/03/2010, si è provveduto ad allineare le modalità di compilazione del Modello IVA TR con le novità introdotte in materia di IVA a decorrere dall’anno d’imposta 2010.

Per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, tutti i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione comunicano all’amministrazione finanziaria il possesso dei requisiti per ottenere il rimborso in via prioritaria indicando nella casella del frontespizio “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” il codice 1 se trattasi di subappaltatori che operano nel settore edile, il codice 2 se l’attività svolta è quella di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e il codice 3 nel nuovo caso dello svolgimento dell’attività di produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati.


I crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite di euro 516.456,90 (aumentato ad euro 1.000.000,00 per i subappaltatori in edilizia che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni in subappalto sottoposte a reverse charge) solo se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se chiesti a rimborso. La richiesta di rimborso infrannuale, parimenti a quella annuale, è soggetta, salve le ipotesi previste dalla legge (art.38-bis DPR 633/72), all’obbligo della prestazione di idonea garanzia.