Rimborso Iva minimi
Rimborso Iva regime dei minimi
a) Quesito
In quali ipotesi, per un contribuente minimo, può essere richiesta a rimborso l’IVA a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata nei modi ordinari?
Risposta
Ai sensi del comma 103: “l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Il dato letterale della noma non lascia adito a dubbi sul fatto che il contribuente può ottenere il rimborso soltanto se ricorrono i presupposti indicati al terzo comma del citato articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Non può, dunque essere richiesto a rimborso il minor credito del triennio, né il passaggio al regime dei contribuenti dei minimi può essere equiparato alla cessazione dell’attività.
In alternativa al rimborso ovvero quando non ne ricorrano le condizioni il contribuente potrà utilizzare il credito IVA risultante dall’ultima dichiarazione in compensazione c.d. orizzontale ai sensi dell’articolo17 del d.lgs. n. 241 del1997.
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