Schede carburante: come si compila e icasi di esonero dalla compilazione

15.06.2011 17:32

Schede carburante: come si compila e normativa di riferimento e casi di esonero dalla compilazione


Con l’entrata in vigore della Legge 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) il divieto di fatturazione per gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione è stato abolito per gli autotrasportatori di cose per conto terzi, per i quali non è più giustificativo di spesa la scheda carburante.


Verso tutti gli altri imprenditori che effettuano gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, il divieto di emissione della fattura rimane immutato.


Pertanto, per documentare l’acquisto di carburante, gli imprenditori, se intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta (sempreché la stessa sia oggettivamente detraibile), nonché del diritto alla deduzione del relativo costo ai fini delle imposte dirette, hanno l’obbligo di predisporre un documento chiamato scheda carburante.


In base all’art. 1, comma 2, DPR n. 444 del 10/11/1997, difatti, le annotazioni effettuate sulle schede carburante sono sostitutive della fattura di cui all’art. 22 DPR 633/72. Sono esclusi gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti ma non destinati all’autotrazione (ad esempio i motori fissi) o dei quali tale destinazione non possa essere constatata all’atto dell’acquisto.


La scheda carburante, con periodicità mensile o trimestrale, deve essere istituita per ogni veicolo impiegato nell’esercizio dell’attività.

È necessario inoltre che i veicoli siano intestati all’imprenditore ovvero da questi posseduti a titolo, regolarmente documentato, di leasing, noleggio, comodato e simili.


È importante sottolineare che la scelta della periodicità dello stesso documento non è collegata a specifiche opzioni né al volume d’affari, infatti, l’unico scopo della cadenza trimestrale è quello di semplificare e ridurre il più possibile le registrazioni e i relativi adempimenti nei confronti dei contribuenti che, nel caso scegliessero una cadenza trimestrale, registrerebbero poche operazioni di rifornimento.


Sulla scheda carburante l’imprenditore deve indicare la propria intestazione, completa di partita IVA, gli estremi di individuazione del veicolo (tipo e targa) nonché il mese o il trimestre di riferimento.


L’addetto all’impianto di distribuzione, dopo aver verificato la corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire, deve indicare per ciascun rifornimento la data, il prezzo complessivo al lordo dell’IVA, la denominazione del distributore, la sua ubicazione e deve apporre la propria firma di convalida.


Sulla scheda l’imprenditore intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio dell’impresa, deve indicare inoltre i km risultanti dal contachilometri alla fine del mese o del trimestre di riferimento.

 

 Nuova normativa sui casi di esonero dalla compilazione della scheda carburanti introdotti dal decreto sviluppo del 2011.

 

Il decreto sviluppo, come sappiamo, nel tentativo di apportare alcune semplificazione e agevolazioni fiscali, ha introdotto anche alcune novità in tema di obblighi di compilazione della scheda carburante.
Più precisamente è stato previsto l'esonero dalla compilazione della scheda per i soggetti iva che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante:

 

  • carte di credito
  • bancomat
  • carte prepagate.


Quindi, in sostanza, il decreto sviluppo interviene sul citato articolo 1 del dpr n. 444 del 1997 con l'aggiunta di un quarto comma.
In deroga a quanto stabilito dal primo comma, i soggetti iva che effettuano acquisti di carburante con i mezzi sopra citati, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dalla normativa.

Bisogna tuttavia sottolineare che i mezzi di pagamento elettronici riportati che consentono l'esonero dalla compilazione della scheda carburante devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell'articolo 7, comma 6 del dpr 605/73, ovvero:

 

  • banche
  • poste italiane spa
  • intermediari finanziari
  • imprese di investimento
  • organismi di risparmio collettivo
  • società di gestione del risparmio
  • altri operatori finanziari


Il pagamento con carte di credito, bancomat o carte prepagate consente di adempiere all'onere della prova, ai fini del diritto alla detrazione iva, disciplinato dall'articolo 19 del dpr 633 del 1972 e della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette normato dall'articolo 164 del testo unico sulle imposte sui redditi (tuir)

Il dubbio sorge quando lo stesso soggetto effettui acquisti di carburante usando strumenti di pagamento misti, ovvero sia contante che mezzi elettronici come il bancomat o altro.


In tal caso ci si chiede se il contribuente debba comunque compilare la scheda carburante o sia esonerato parzialmente per gli acquisti con mezzi elettronici.


Stante il tenore letterale della norma, laddove il contribuente utilizzi il danaro contante accanto a mezzi elettronici si ritiene che debba comunque annotare gli acquisti con l'apposita scheda carburante.  Quindi, in sostanza, per usufruire dell'esonero dalla compilazione il constribuente deve sempre pagare con mezzi elettronici sena mai usare il contante.


Un altro aspetto da considerare sono le commissioni applicate dagli operatori finanziari che gestiscono i mezzi elettronici di pagamento sull'acquisto di carburante effettuato tramite carte di credito o carte prepagate.  Naturalmente, tali costi non sono direttamente imputabili al carburante ma si riferiscono al servizio insito nell'uso degli strumenti elettronici e andrebbero opportunamente scomputati dal conto.


Altro elemento degno di richiamo è il fatto se, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'iva sugli acquisti di carburante sia sufficiente la semplice ricevuta di pagamento rilasciata dal gestore del centro di rifornimento oppure sarà necessario allegare e conservare l'estratto conto della carta di credito o della carta prepagata o bancomat usata per gli acquisti.  Infatti, nello stesso decreto sviluppo, nulla è previsto circa questo aspetto. Ricevute di pagamento o relativi estratti conto, infatti, non svolgono, ad oggi, il ruolo e la funzione svolta dalla fattura.

In conclusione, si attendono a breve alcuni chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate circa l'eventuale documento riepilogativo delle ricevute o dell'estratto conto nel quale indicare eventualmente l'imposta scorporata e quella detraibile in modo da annotare tale documento, laddove previsto, nel registro degli acquisti.