Segue: come sono irrogate le sanzioni: L’irrogazione immediata

29.04.2011 16:05

Segue: come sono irrogate le sanzioni: L’irrogazione immediata

In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, l’ufficio può provvedere all’irrogazione contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, definire il provvedimento pagando 1/4 della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all’impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

 

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni riguardanti l’omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite d’ufficio in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata.

 

 

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