Acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie; Spese sanitarie rigo E1
Detrazione per acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie
Modello 730: detrazione spese sanitarie rigo E1
Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR
In linea generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c).
Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:
- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5);
- gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
- materassi antidecubito (Risoluzione 26.01.2007 n.11).
Relativamente ai materassi antidecubito, con Risoluzione del 26.01.2007 n. 11/E, è stato precisato che la detrazione per l’acquisto di tali beni spetta a condizione che gli stessi presentino le caratteristiche tipologiche riportate nell’allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi) del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, atte “ ….ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie”.
Anche la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli provocata da trattamenti chemioterapici, è detraibile dall’Irpef; la necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per poter rientrare nel novero delle protesi sanitarie, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 46/1997 (Risoluzione del 16.02.2010 n. 9).
Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie, quali ad esempio, la macchina per aerosolterapia o l’apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (Circolare 01.6.1999 n. 122, risposta 1.1.5).
Rientrano inoltre quelle sostenute per l’acquisto di siringhe e dei relativi aghi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.6) nonché gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 2).
Con la Risoluzione 29.09.2009 n. 253 è stato chiarito che le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature mediche (nel caso specifico si trattava di macchinari di nuova generazione: strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) sono detraibili qualora le stesse rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND), da ultimo aggiornato con Decreto del Ministero della salute del 12 febbraio 2010. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione, nella stessa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “ … dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. …”.
Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportano semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
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