Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze
Detrazione per prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze
Modello 730 rigo E1 detrazione spese sanitarie
Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR
Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per “interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone” (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n 4, ai fini IVA).
Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, ecc..
Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1).
Nella stessa circolare è indicato che nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenza di classe, relative , ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all’intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.).
Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6).
Nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero.
Infine non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).
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