Semplificazioni contabili per i contribuenti minimi
Semplificazioni contabili per i contribuenti minimi
I contribuenti minimi (anche i nuovi minimi) sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (come, ad esempio, registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera).
Gli unici adempimenti che i contribuenti minimi (vecchi e nuovi minimi) devono assolvere sono:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;
- integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge;
- versare l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.
La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Riguardo agli scontrini, l’utilizzo di misuratori fiscali che consentono l’indicazione su di essi della sola aliquota, riferita ai singoli beni e servizi, non va considerata come volontà del contribuente di applicare l’imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare, comunque,
non è riportato sugli scontrini stessi.
Inoltre, va ricordato che l’indetraibilità soggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui questi contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
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