Spese a deducibilità limitata nel regime dei contribuenti minimi

18.06.2011 15:18

Spese a deducibilità limitata e minimi

a) Quesito
Per i beni in relazione ai quali le norme del TUIR prevedono un regime a deducibilità limitata (come ad esempio quello relativo alle autovetture, ai telefonini, etc) si chiede di sapere se tali limitazioni trovino applicazione anche nel regime dei minimi.

 


Risposta
A prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario.

 


b) Quesito
Per le spese in relazione alle quali le norme del TUIR prevedono un limite di deducibilità nel periodo d’imposta, con rinvio dell’eccedenza non dedotta agli esercizi successivi (ad esempio spese di manutenzione) si chiede di sapere se le stesse possono essere dedotte interamente nel periodo in cui sono state sostenute senza soggiacere ad alcuna limitazione d’importo, in base al principio di cassa applicabile nel regime in esame.

 


Risposta
L’ingresso nel regime dei minimi comporta l’applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito che rilevano ai fini della imputazione al periodo d’imposta al momento della loro percezione e del loro sostenimento ai sensi del comma 104. Si tratta di un regime semplificato applicabile a contribuenti di piccole dimensioni all’interno del quale non possono trovare applicazione, in linea generale, il principio di competenza ordinariamente previsto dalle norme del TUIR in sede di determinazione del reddito d’impresa ed, in particolare, tutte le disposizioni che prevedono una specifica disciplina ai fini della determinazione del reddito (ad esempio rateizzazione delle plusvalenze, deduzioni in più periodi d’imposta sulla base di una ripartizione forfetaria).
Pertanto, le spese di manutenzione e riparazione non saranno soggette alla disciplina dell’art. 102, comma 6, del TUIR e saranno deducibili nell’esercizio di sostenimento per l’intero importo effettivamente pagato.

 


c) Quesito
Vigono comunque le norme previste per gli altri contribuenti in merito ai costi indeducibili/parzialmente indeducibili, ecc.?

 


Risposta
Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito ai sensi del comma 104 si ritiene che non possano trovare applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.
Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) rileveranno nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione.

 


d) Quesito
Le deduzioni forfetarie per spese non documentate previste per gli autotrasportatori in base al principio di cassa per il regime dei minimi possono essere dedotte?

 


Risposta
La deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli autotrasportatori dall’articolo 66, comma 5, del TUIR non può trovare applicazione nell’ambito del regime dei contribuenti minimi. Tale regime che si fonda sul principio di cassa, dettato dal comma 104, prevede, infatti, la rilevanza delle sole spese sostenute.

 


e) Quesito
In attesa del decreto ministeriale che chiarirà i requisiti di inerenza, possiamo considerare deducibili oltre alle spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro anche quelle per cene e alberghi di ammontare non superiore al predetto importo?

 


Risposta
Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito ai sensi del comma 104, si ritiene che non possano trovare applicazione le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi. Conseguentemente anche le spese per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato semprechè la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. La
deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei soggetti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi siano inerenti all’attività esercitata.

 

 

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