Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap
Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap indicate nel rigo E26
Art. 10, comma 1, lettera b, del TUIR
Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. In questo caso, qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e/o di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui versato; in ogni caso il familiare, in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 3.1).
Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro e vanno pertanto indicate nel rigo E1.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Ai fini della deduzione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purchè presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n.104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità di prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Riguardo a tali indicazioni si rinvia a quanto già riportato a commento delle spese sanitarie di cui al rigo E1.
Visiona la guida completa per la compilazione del modello 730 e del modello 730 semplificato