Spese sanitarie del rigo E1 Modello 730

01.03.2011 16:55

Spese sanitarie indicate nel rigo E1 Modello 730

(Parte generale)
Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR


Detrazione Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)
Le spese mediche in argomento sono quelle inerenti prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione. Inoltre vi rientrano le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc…


Va infatti sottolineato che le spese mediche sono considerate tali a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.2).


Tale principio è da ritenere applicabile anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in materia di esenzione Iva, nella Circolare 28.01.2005 n. 4, dove sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Pertanto, a titolo di esempio, le spese sostenute per perizie medico-legali sono comunque detraibili sebbene non più soggette all’esenzione da Iva.


Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:
- specialità medicinali
- farmaci
- medicinali omeopatici.


I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3).


Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali (esclusi gli alimentari).


A seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 28, della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 10, comma 1, lettera b), e l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir concernenti, rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità, ai fini Irpef, delle spese mediche, le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui risultano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4).
In merito alle indicazioni richieste nei documenti di certificazione della spesa riguardante l’acquisto di medicinali, con la Risoluzione 5.07.2007 n. 156 è stato precisato che relativamente alla natura del prodotto acquistato si ritiene sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale di “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia e, per qualità, la denominazione del farmaco.


Con riferimento alla natura del prodotto le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferifibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (Risoluzione 17.02.2010 n. 10).


Relativamente alla qualità del farmaco occorre inoltre evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), con la Circolare 30 luglio 2009 n.40 , ha precisato che lo scontrino non dovrà più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questa, è necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).


Anche per i medicinali omeopatici è necessaria l’indicazione del numero identificativo della qualità del prodotto (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7).


Riepilogando, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:
- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario.


Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti è necessario ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.09 n. 218).


A seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.


Con la Risoluzione 22.10.2008 n. 396, in relazione ad un quesito riguardante la possibilità di portare in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura “parafarmaco”, emessi in relazione all’acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, richiamando, limitatamente agli integratori alimentari, anche una precedente Risoluzione del 20.06.2008 n. 256, la detraibilità o deducibilità della spesa.


Le spese sostenute per l’acquisto di prodotti curativi naturali – che non sono medicinali – non danno invece diritto alla detrazione neppure se l’acquisto è avvenuto in farmacia. Precisazioni a riguardo sono state fornite con la Risoluzione 22.10.2008 n. 396, per i prodotti fitoterapici e per altri prodotti qualificati come parafarmaci.


Analoghe considerazioni valgono per gli integratori alimentari che, ancorchè assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista in ragione della loro composizione, si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare e, di conseguenza, non possono essere equiparati ai medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del TUIR (Risoluzione 20.06.2008 n. 256).

 

Visiona la guida per la compilazione del modello 730

 

 

 

Argomento: Spese sanitarie del rigo E1 Modello 730

Data: 29.04.2015

Autore: Raffaella

Oggetto: Bonus IRPEF

Ho ricevuto la certificazione Unica 2015 e sono classificata come assimilato a lavoratore dipendente e non è presente nessun importo relativo al BONUS IRPEF. Ho stampato il 730 precompilato e nella sez. II rigo C6 colonna 2 è riportato l'importo percepito di € 24000 .Nella sez V bunus irper è riportato nella colonna 1 il codice 2 senza alcun importo di bonus erogato.
Come faccio a capire se la mia categoria rientra in quelle che hanno diritto al BONUS?
Spero di essere stata Chiara.
Grazie
Raffaella

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